Cassation court remands case to lower court regarding tax notice notification via private mail service post-liberalization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case for a new hearing after finding the lower court's procedural assessment incomplete regarding tax notice notification. The Regional Tax Commission had invalidated a private mail delivery due to liberalization laws, but the tax agency argued the notice was effectively delivered. The Court deemed the specific legal issues concerning private mail services and proof of receipt require further examination in public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 d.lgs. 546/1994; Art. 140 c.p.c.; Art. 4 d.lgs. 261/1999: The Court must address specific procedural defects regarding tax notice delivery via private carriers post-liberalization when evidence of actual receipt is contested, necessitating a public hearing for further fact-finding.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 13931 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DELLA VENTURA FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale Studio Legale Della Ventura associati, rappresentato e difeso da sè stes s o, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Francesca Oliveti, in Roma, VIA CUNFIDA N. 20 -controricorrente - nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 2467/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LA CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, notificata il 29 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere dott.
Francesco Cortesi . Rilevato che: l’avv. Francesco Della Ventura propose ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo su un autoveicolo di sua proprietà, nonché, contestualmente, avverso l’avviso di accertamento n. TF9011100703 del 2014, dal quale il preavviso traeva origine e che riprendeva a tassazione redditi del contribuente da partecipazione all’associazione professionale “ Studio legale Della Ventura Associati”per l’anno 2009; la C.T.P. di Salerno respinse il ricorso con sentenza che, tuttavia, la C.T.R. della Campania riformò integralmente dopo l’appello del contribuente; i giudici regionali ritennero l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, effettuata il 14 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento – prevista dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all’art. 60, comma primo, lett. b-bis) dello stesso decreto– era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al «servizio postale universale»; rilevarono, in ogni caso, che di tale raccomandata non era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, con conseguente mancato perfezionamento della notificazione; avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; resiste l’intimato con controricorso; il concessionario per la riscossione, anch’esso intimato, non ha svolto difese in questa sede; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in udienza nella ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ.
Considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità «della sentenza e/o del procedimento» in relazione agli artt. 16 del d.lgs. 29 luglio 1994, n. 546, 140 cod. proc. civ. e 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58; l’Amministrazione sostiene anzitutto che, nel ritenere necessario l’affidamento della notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le Poste Italiane, la C.T.R. non avrebbetenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali, realizzata ― in attuazione delle Direttive dell'Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE ― con il d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011, nella parte inerente alla notifica dei cd. atti non riservati (intesi come tali quelli diversi dagli atti giudiziari e dalle contravvenzioni al codice della strada); la ricorrente critica, inoltre , la sentenza d’appello nella parte in cui, con improprio riferimento all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, relativo alla cartella di pagamento, ha ritenuto i n dimostrata la regolare ricezione della raccomandata informativa, osservando che, invece, agli atti era provata la circostanza dell’avvenuta consegna dell’avviso a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario;il secondo motivo di ricorso attiene a tale ultimo specifico profilo della vicenda, in ordine al quale la ricorrente denunzia l’ omesso esame ai fini di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., poiché la C.T.R. ha trascurato di considerare l’avv enuta produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata; il Collegio, premesso il rilievo in base al quale il presente giudizio ha ad oggetto il tema dellanotificazione tramite posta privata di un atto impositivo tributario intervenuta nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del d. lgs. n. 58/2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva l. 4 agosto 2017, n. 124, ritiene opportuna la trattazione dello stesso in pubblica udienza anche ai fini dell’eventuale riunione con il giudizio distinto al n.r.g. 13934/2017, pendente fra le stesse parti in relazione a diverso atto impositivo.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in p