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Ordinanza — n. 34995/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer settling all disputed tax years and paying amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted settlement requests for all four disputed tax years and made the required payments. The Revenue Agency subsequently confirmed the cessation of the dispute, prompting both parties to request the court's formal declaration of extinction. The court ruled that the procedural outcome was automatic upon the fulfillment of these settlement conditions under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: A tax litigation is extinguished when the taxpayer submits a request for final settlement for all disputed years and pays the due amounts, thereby absorbing the pending process costs.

Parole chiave

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tax appeal extinction settlement request tax payment completion cessation of dispute Revenue Agency appeal final settlement procedure tax litigation termination procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto della presentazione della domanda di definizione e del pagamento dell’importo dovuto.
Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
In pendenza del giudizio di legittimità la stessa contribuente ha prodotto istanza di sospensione per effetto della presentazione di quattro domande(una per ogni avviso impugnato) di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5585/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro JIN LAN, difesa e rappresentata per procura speciale dall’Avv. Gianmarco Tardella, con domicilio eletto presso lo studio di quest ’ ultimoin Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio n. 4534/28/2014, depositata l’8 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal consigliere dott. Michele Cataldi; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Accertamento-definizione agevolata regionaledel Lazio di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato i l ricors o di Jin Lan contro quattro avvisi d’accertamento (relativi alle annualità d’imposta 2003,2004, 2005 e 2006), in materia di Irpef, emessi ai sensi dell’art. 38, comma quinto, d.P.R 29 settembre 1973, n. 600.

Si è costituita la contribuente Jin Lancon controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità la stessa contribuente ha prodotto istanza di sospensione per effetto della presentazione di quattro domande(una per ogni avviso impugnato) di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23ottobre 2018,n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 6 , allegando le ricevute della presentazione di ciascuna di esse e le quietanze del pagamento della prima ratadi ognuna. La stessa controricorrente ha depositato memoria con istanza di declaratoria della cessata materia del contendere.

L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto che l’Amministrazione ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione ed ha provveduto al pagamento previsto per la definizione relativamente a tutti gli annid’imposta ( 2003,2004, 2005 e 2006) sub iudice. Considerato che: 1.Preliminarmente, il Collegioprende atto della produzione allegata dalla ricorrente all’istanza di sospensione del giudizio ed alla memoria con la quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessata materia del contendere; nonché dell’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere proveniente dalla stessa Agenza.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto della presentazione della domanda di definizione e del pagamento dell’importo dovuto. 2.Nulla sulle spesedel giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.