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Sentenza — n. 34884/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's unilateral withdrawal without proper notification formalities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34884/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant withdrew the case without fulfilling the required notification formalities. Although the withdrawal is unilateral, the law mandates that such acts be notified to parties or their lawyers to obtain a formal extinction ruling; otherwise, it merely indicates a loss of interest. Consequently, the proceedings were terminated and costs were allocated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A withdrawal from a cassation appeal is unilateral but requires notification to parties or their lawyers to effectuate formal extinction, otherwise it signifies a loss of interest leading to inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal unilateral withdrawal notification formalities extinction of proceedings loss of interest civil procedure code inadmissibility ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv.
l. n. 176 del 2020
in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l.
d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1
176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv.
l. n. 15 del 2022
in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
–Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti e nonricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857);e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857);e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 3.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20728/2015 R.G. proposto da Bevagna S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 64, presso lo studio Zunarelli e Associati, rappresentata e difesa dal prof. avvocato Massimo Campailla e dall’avvocato Alberto Pasino; –ricorrente – contro Comune di Trieste, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, Via Nazionale n. 200, presso lo studio dell’avvocato prof. Victor Uckmar e dell’avvocato Caterina Corrado Oliva che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato Maria Serena Giraldi ed all’avvocato Maritza Lucia Filipuzzi;

–controricorrente – ICI IMU Accertamento avverso la sentenza n.25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, della Commissione tributaria regionaledel Friuli-Venezia Giulia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dott. Francesco Salzano , che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Bevagna S.r.l., sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli - Venezia Giulia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Trieste, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2006 e 2007.

Il Comune di Triesteresiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che èstata notificata a controparte. 2. -Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, -nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, -poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, -così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857);e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 3. –Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti e nonricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d