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Ordinanza Interlocutoria — n. 34775/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and orders integration of contradictory proceedings against a missing necessary co-litigant heir.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34775/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding Piera Sacchi's 2004 and 2005 income tax. The authority argued the lower court's reasoning was insufficient and failed to examine a decisive fact, while the opposing party contended that the Regional Commission had properly rejected their appeal. The court ruled that the Regional Commission's judgment was flawed because it failed to notify Franco Perossini, a necessary co-litigant heir who participated in the original proceedings, thereby violating the principle of contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 5 of the Civil Procedure Code; Art. 118 of the Transitional Provisions to the Civil Procedure Code: A judgment is void if it fails to notify a necessary co-litigant heir who participated in the original proceedings, requiring the integration of contradictory proceedings to ensure all parties are heard before a final decision.

Parole chiave

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necessary co-litigant heir integration of contradictory proceedings insufficient motivation tax appeal tax income correction Civil Procedure Code Art. 360 successione fiscale imposta sulle successioni e sulle donazioni domicilio fiscale in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 5 of the Civil Procedure Code
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 118 of the Transitional Provisions to the Civil Procedure Code
civ., e dell'art. 118 disp.
Art. 1, para. 2 of D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
375, ultimo comma, e 380-bis. 1, cod.
Art. 132, para. 2, no. 4 of the Civil Procedure Code
546, dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 38, para. 4, 5 and 6 of D.P.R. 29/09/1973, n. 600
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/11/2017, n. 26433
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 14653/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PEROSSINI EZIO, PEROSSINI SUSANNA, PEROSSINI FABIO, eredi di SACCHI PIERA; - intimati - avverso la sentenza n. 112/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, SEZIONE STACCATA DI LIVORNO, depositata il 29 novembre 2013; nonché sul ricorso iscritto al n. 14654/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PEROSSINI EZIO, erede di SACCHI PIERA; - intimato - avverso la sentenza n. 111/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, SEZIONE STACCATA DI LIVORNO, depositata il 29 novembre 2013; udita la relazione della causa, nell'adunanza camerale dell'Il novembre 2022, del consigliere dott. Federico Lume RILEVATO CHE 1. L'Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato da Piera Sacchi per l'anno 2004 a seguito di applicazione del cd. redditometro, in particolare tenendo conto che ella risultava proprietaria del 50 per cento di un'autovettura e che aveva acquistato un immobile del valore di euro 500.000,00.

2. La Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso della contribuente.

3. La Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, davanti alla quale si costituivano gli eredi della contribuente, con la sentenza n. 112/14/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio.

4. L'Ufficio ricorre, contro la sentenza della CTR della Toscana, con tre motivi.Sono rimasti intimati Ezio Perossini, Susanna Perossini, Fabio Perossini, cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto presso il dott. Gianni Mini, difensore in appello.

5. Con distinto avviso, l'Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato da Piera Sacchi anche per l'anno 2005 a seguito di applicazione del redditometro.

6. La Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso di Ezio Perossini, erede della contribuente.

7. La Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con la sentenza n. 111/14/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio.

8. L'Ufficio ricorre, contro la sentenza della CTR della Toscana, con tre motivi. E' rimasto intimato Ezio Perossini, cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto presso il dott. Gianni Mini, difensore in appello.

9. Le cause sono state fissate per la camera di consiglio dell'Il novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente occorre riunire i giudizi iscritti ai nn. 14653/2014 e 14654/2014 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

2. Nel giudizio iscritto al n. 14653/2014 la ricorrente propone tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo la sentenza motivata in modo solo apparente. Col secondo motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 38, quarto, quinto e sesto comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Col terzo motivo deduce ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3. Anche nel giudizio iscritto al n. 14654/2014 l'Agenzia propone tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. 31/ dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo la sentenza motivata in modo solo apparente. Col secondo motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 38, quarto, quinto e sesto comma, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Col terzo motivo deduce ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

5. Al giudizio conclusosi con la sentenza n. 112/14/2013 della Commissione tributaria regionale della Toscana ha partecipato quale parte anche Franco Perossini, cui il ricorso dell'Agenzia non è stato né indirizzato né notificato.Occorre quindi fare applicazione dei principi per cui gli eredi della parte deceduta in corso di giudizio vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale) nonché che la necessità di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (tra le tante Cass. 08/11/2017, n. 26433).

Occorre quindi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Franco Perossini.

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Franco Perossini entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvi