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Ordinanza — n. 34774/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax exemption appeal due to apparent lack of reasoning regarding specific office activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34774/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by the religious entity against a lower court ruling that granted tax exemption. While the lower court recognized the exemption based on alleged future religious programs, the Cassation court found the reasoning insufficient because it failed to address the specific office activities or the evidence provided. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new trial to ensure the judgment's reasoning is clear and adequate.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.lgs. n. 504/1992; Art. 360 cod. proc. civ.: The court quashed the lower judgment for apparent lack of reasoning when the decision failed to substantiate the presumption of exempt activities despite conflicting cadastral classifications.

Parole chiave

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tax exemption apparent lack of reasoning religious entity cadastral classification burden of proof quashing of judgment remand for retrial domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art.
Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992
3, cod.proc.civ., dell'art. 7, comma 1, d.lgs.
Art. 2697 cod.civ.
3, cod.proc.civ., dell'art. 2697 cod.civ., in quanto il giudice di appello è incorso nel medesimo errore di quello di primo grado, che ha ritenuto onerato l'ente impositore della prova del mancato svolgimento dell'attività esente invece che il contribuente della prova dell'attività esente;
Art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.
2697 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la contribuente fornito alcuna prova dell'attività esente;
Art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.
la carenza assoluta o la mera apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.
art. 2697 cod.civ
3, cod.proc.civ., dell'art. 2697 cod.civ., in quanto il giudice di appello è incorso nel medesimo errore di quello di primo grado, che ha ritenuto onerato l'ente impositore della prova del mancato svolgimento dell'attività esente invece che il contribuente della prova dell'attività esente;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1300 del 19/01/2018
Sez. V, sent. n. 11331 del 3/3/2022
Sez. 6 - 1, n. 6758 del 01/03/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24491/2020 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro UNIONE INTERNAZIONALE SUPERIORE GENERALI UISG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6991/2019, depositata il 17/12/2019, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.L'Unione Internazionale Superiore Generali ha impugnato l'avviso di accertamento, con cui è stata disconosciuta l'esenzione dall'i.m.u. (annualità 2013) relativamente all'immobile ubicato in Roma, Ponte Sant'Angelo.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, riconoscendosi l'esenzione. 3.L'appello di controparte è stato rigettato. Nella sentenza si legge che "l'ente religioso ha allegato una serie di programmazioni religiose spirituali da svolgersi in tali sedi, programmate per il futuro, a riprova della buona fede, analogamente seppure accatastato altro immobile uso ufficio A/10 si presume che svolga attività no pro fit". 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria della regione Lazio, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 4.La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo il giudicato esterno relativamente al riconoscimento dell'esenzione dall'i.m.u. per altre annualità e sostenendo, comunque, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

5. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022. CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente ha denunciato:

1) la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, essendosi riconosciuta l'esenzione nonostante alcune unità immobiliari fossero utilizzate come uffici, conformemente, peraltro, alla classificazione catastale, e non direttamente per lo svolgimento delle attività esenti ed essendosi presunto l'esercizio delle attività esenti in base ad una scarna documentazione;

2) la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 2697 cod.civ., in quanto il giudice di appello è incorso nel medesimo errore di quello di primo grado, che ha ritenuto onerato l'ente impositore della prova del mancato svolgimento dell'attività esente invece che il contribuente della prova dell'attività esente;

3) la violazione dell'art. 2697 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la contribuente fornito alcuna prova dell'attività esente;

4) la carenza assoluta o la mera apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.

2. Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di giudicato formulata dalla controricorrente. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in materia tributaria, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che sono elementi costitutivi della fattispecie impositiva a carattere tendenzialmente permanente ma non, invece, con riferimento ad elementi variabili (tra le tante, Sez. 5, n. 1300 del 19/01/2018, Rv. 646807 - 01).

Alla luce di tali premesse, l'eccezione in esame risulta infondata, in quanto l'accertamento contenuto nelle sentenze prodotte riguarda l'attività esercitata nell'immobile e, cioè, un elemento variabile, che può mutare di anno in anno. A ciò deve pure aggiungersi che l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, essendo consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice e non è neppure suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo una funzione meramente strumentale alla decisione (v., per tutte, Sez.

V, sent. n. 11331 del 3/3/2022), sicché nessun vincolo in altri giudizi può provenire dall'interpretazione data all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 in un'altra sentenza tra le stesse parti, passata in giudicato.

3. Va esaminato preliminarmente il quarto motivo (con cui la ricorrente ha denunciato la carenza o apparenza della motivazione), atteso che lo stesso è logicamente pregiudiziale rispetto agli altri e non è affetto da alcun profilo di inammissibilità. In effetti, la motivazione della sentenza, nella sua laconicità ed imprecisione (anche linguistica), risulta apodittica, in quanto afferma che "la parte ricorrente ha dimostrato ampiamente i fini istituzionali dell'Ente religioso e gli scopi senza fine di lucro", senza, invece, soffermarsi sulle attività svolte nell'immobile oggetto di accertamento, che sono descritte in modo del tutto generico e poco chiaro.

Inoltre, nella sentenza non sono indicate le prove su cui si fonda la decisione, rinviandosi alla documentazione prodotta, di cui non si chiarisce il •contenuto, ed alle allegazioni di parte ("le programmazioni religiose da svolgersi in tali sedi"), e superando, in modo poco comprensibile, la classificazione catastale ad uso ufficio di un "altro" immobile, in base ad una presunzione di cui non si rinviene la fonte. Va, pertanto, ribadito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061 - 01)).

6. In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio, anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazio