Cassation court dismisses first ground for inadmissibility but allows second ground regarding omitted sanction reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible because it only attacked one of two independent legal bases for the lower court's decision. Conversely, the Court found the second ground admissible, ruling that the second-instance judgment failed to provide adequate reasoning regarding the incidental appeal concerning the tax sanction. Consequently, the contested sentence was quashed on the second ground and remanded to the regional tax court for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The first ground is inadmissible if it challenges only one of multiple independent reasons for the decision, while the second ground is admissible when the second-instance judgment omits or inadequately addresses the reasoning required for an incidental appeal on sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10737/2019 R.G. proposto da: ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell'avvocato BISCOTTO BRUNO (BSCBRN51E22H501R), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IAMARTINO CRISTINA (MRTCST71D47Z112D) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'Avvocatura capitolina, e rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) e dall'avvocato CIAVARELLA ANTONIO (CVRNTN67B18H501G) --controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6683/2018 depositata il 02/10/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.L'Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea ha impugnato l'avviso di accertamento n. 14841, relativo ad imposta i.m.u. per l'anno 2012.
2. Il ricorso, che è stato limitato, in corso di causa, solo agli immobili di Roma, Via del Gianicolo n. 4/A e Salita di San'Onofrio n. 38, è stato accolto in primo grado, ma rigettato all'esito dell'accoglimento dell'appello di Roma Capitale, con rigetto dell'appello incidentale proposto dalla contribuente. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, la contribuente ha formulato ricorso per cassazione. 4.Roma Capitale ha resistito con controricorso, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
5. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022. La ricorrente ha depositato una memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 4 del d.m. n. 2000 del 2012, atteso che la sentenza impugnata ha affermato che l'attività recettizia è stata esercitata in modo commerciale solo in considerazione della previsione di un corrispettivo, senza tenere conto del rispetto, nel caso di specie, dei parametri fissati dal decreto ministeriale (simbolicità del corrispettivo, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, in assenza di una relazione con il costo effettivo del servizio), sicché l'esenzione avrebbe dovuto essere riconosciuta.
Il motivo è inammissibile, perché si limita ad aggredire soltanto una delle due ratio decidendi della pronuncia, per cui seppure risultasse fondato, la conclusione raggiunta continuerebbe a fondarsi sulla ulteriore argomentazione, secondo cui "gli immobili gestiti dall'Istituto Suore Maestre di S. Dorotea sono gestiti con strutture che offrono numerosi posti letto, non rivolti esclusivamente ad una specifica categoria di utenti per il perseguimento di peculiari fini spirituali propri dell'ente". Difatti, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato il carattere non selettivo dell'attività recettiva, non è stata adeguatamente censurata, con la proposizione di un motivo ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ.
Va, pertanto, ribadito che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Sez. 1, n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 - 01).In relazione alla presente fattispecie, per completezza, occorre sottolineare, peraltro, che il cl.m. invocato è entrato in vigore in data 8 dicembre 2012, con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 2013 e, quindi, successivi a quello in esame (2012).
Si tratta, però, dì una disciplina che, in quanto ricognitiva dì principi e criteri generali in ordine alla qualificazione della natura non commerciale, può orientare il giudice anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori. Proprio l'art. 1, lett. j, del d.m. precisa che per attività ricettive devono intendersi quelle attività che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali, mentre, nel caso di specie, la sentenza impugnata, con accertamento di fatto che, come già evidenziato, non è stato impugnato in questa sede con la formulazione di uno specifico motivo ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ. (ma solo contestato in modo generico a p. 10 del ricorso), ha affermato che l'offerta dei posti letto è rivolta ad un pubblico indifferenziato di soggetti e non ad una categoria specifica di utenti, individuata in relazione alle finalità istituzionali dell'ente.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l'omessa pronuncia o, in alternativa, l'omessa motivazione in ordine all'appello incidentale concernente la sanzione irrogata per infedele dichiarazione i.m.u. (obbligo non sussistente nel caso di specie), avendo il giudice di secondo grado rinviato a argomentazioni relative all'aliquota applicata, del tutto estranee al motivo in esame. Il motivo in esame è fondato, atteso che la motivazione di rigetto dell'appello incidentale relativo all'applicazione della sanzione è del tutto apparente. Difatti, il rinvio alla questione dell'aliquota ridotta ed alle ragioni espresse in ordine al pagamento dell'i.c.i. è del tutto scollegato alla questione posta con l'appello incidentale avente ad oggetto l'applicazione della sanzione e non quella della quantificazione dell'i.c.i. in base ad un'aliquota ridotta.
3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e conseguentemente la sentenza impugnata cassata in relazione a tale ultimo motivo, con conseguente rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a tale doglianza e rinvia il giudizio alla Corte dì giustizia tributaria dì secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot