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Ordinanza — n. 34767/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation procedure extinguished due to voluntary simplified settlement agreement ending tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34767/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation procedure extinguished because the taxpayer voluntarily requested a simplified settlement agreement. The administrative authority accepted this request, leading to the termination of the tax dispute regarding 2009 income and VAT taxes. Consequently, the court ruled that no further judicial decision was necessary and assigned the advanced court costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 D.L. 119/2018; Art. 163 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests a simplified settlement agreement, the administrative procedure is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute, rendering a substantive judgment unnecessary.

Parole chiave

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simplified settlement agreement extinguishment of procedure cessation of subject matter tax dispute termination court costs allocation assistenza amministrativa fiscale detrazione fiscale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136
Art. 163 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n 8250/2018 R.G., proposto DA Ronconi Flavia, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pistone dal Verme, con studio in Milano, e dall'Avv. Gaetano Tasca, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domíciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenzasentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 27 luglio 2017 n. 3360/19/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Ronconi Flavia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 27 luglio 2017 n. 3360/19/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2009 (con relativi accessori), in dipendenza dell'emersione di maggiori ricavi e di costi non inerenti, ha parzialmente accolto l'appero proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 22 ottobre 2015 n. 8443/40/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul presupposto di una rideterminazione in minus dei maggiori ricavi e dei costi non inerenti. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. Il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo. A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia da parte della contribuente, l'amministrazione finanziaria ha chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento.

CONSIDERATO CHE:Premesso che la contribuente ha presentato "domanda regolare" di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico), l'amministrazione finanziaria ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali. RITENUTO CHE: Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma nell'a