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Ordinanza — n. 34759/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer agreeing to simplified dispute resolution under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34759/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily agreed to the simplified resolution of disputes regime. The taxpayer submitted an application for this procedure, and the tax authority failed to object within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, rendering further examination of the tax merits unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified resolution of disputes regime and the tax authority does not object within the prescribed period, the judicial proceedings are automatically extinguished.

Parole chiave

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simplified resolution of disputes tax appeal extinguishment D.L. 119 del 2018 voluntary settlement agreement tax authority inaction procedural extinction fiscal litigation amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
Successivamente la contribuente ha depositato memoria con documentazione allegata, ed ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv. Ragioni della decisione 1.
Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art.
Art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986
civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 in cui è incorsa la Ctr, per aver erroneamente ritenuto non ricorrere il fenomeno della esterovestizione della società accertata, in contrasto con le emergenze processuali.
Art. 73 del Tuir
civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art. 73 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L'estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Invester Srl (già Invester S.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv. Riccardo Pelliccia del Foro di Perugia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Spadaro, alla via Giovanni Vitelleschi n. 26 in Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 288, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria il 25.2.2015, e pubblicata il 21.5.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava alla Invester Srl (già Invester S.A., società di diritto lussemburghese), svolgente l'attività di holding (estera) di partecipazione in società italiane, tutte riconducibili al gruppo Baccarelli, l'avviso di accertamento n. T3N030905064/2011, avente ad oggetto maggiore Ires ed accessori in relazione all'anno 2006. L'Amministrazione finanziaria contestava l'integrazione di un fenomeno di mera esterovestizione della società, che in realtà operava ed era diretta in Italia, ed era quindi sottoposta alla normativa fiscale vigente nel nostro Paese, che aveva invece eluso, non avendo neppure presentato la dichiarazione dei redditi.

2. La contribuente proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria era incorsa in errore nel ritenere l'esterovestizione della società. La Ctp rigettava il ricorso.

3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che accoglieva l'impugnativa proposta dalla Invester, ritenendo avesse provato la propria reale natura di società estera. In conseguenza la Ctr annullava (implicitamente) l'atto impositivo.

4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla Ctr dell'Umbria ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure proposto un motivo di r orso incidentale.5. Successivamente la contribuente ha depositato memoria con documentazione allegata, ed ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 in cui è incorsa la Ctr, per aver erroneamente ritenuto non ricorrere il fenomeno della esterovestizione della società accertata, in contrasto con le emergenze processuali.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell'appello, per non aver esaminato le circostanze, decisive per l'esito della lite, costituite dagli elementi fattuali non contestati, allegati per dimostrare la esterovestizione della società.

3. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione dell'art. 73 del Tuir, in cui è incorsa la Ctr per non aver considerato che, ai sensi della normativa richiamata, non risultava configurabile il fenomeno della esterovestizione della società accertata, la quale possedeva partecipazioni in società di persone di diritto italiano, ed in una sola società di capitali.

4. Non sussistono le condizioni per procedere all'esame nel merito dei motivi di ricorso Occorre infatti rilevare che la Invester Srl, ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie. Ha pertanto allegato alla richiesta l'istanza di adesione depositata ai sensi degli artt. 6 e 7 del DI. n. 119 del 2018, come conv., e ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 31.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1. Registro Ufficiale. 0949673.31/05/2019 - I, in relazione all'avviso di accertamento n. T3N0309005064, pertanto l'atto impositivo oggetto del presente giudizio.

La contribuente ha anche prodotto documentazione relativa al versamento della somma indicata dall'Incaricato per la riscossione, nonché relativa alla notifica di istanza e documentazione alla controparte. 4.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 4.2. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 4.3.

Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L'estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Invester Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, com