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Ordinanza — n. 34755/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax penalty for missing VAT invoice due to factual error not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34755/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the taxpayer's challenge to a tax penalty for failing to issue a self-invoice. The lower court correctly identified the payments as advance payments for a contract rather than intra-group financing, a factual determination reserved for the court of first instance. The court ruled that such factual assessments cannot be re-evaluated on appeal, and the alleged procedural violations were inextricably linked to this non-reviewable merit issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, pr. comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, pr. comma 1, n. 5 c.p.c.: In cassation proceedings, allegations of erroneous fact-finding by the lower court are inadmissible as they fall within the exclusive domain of the court of first instance, and cumulative complaints must be separable to avoid remanding the case.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal factual assessment by lower court tax penalty for missing invoice intra-group financing vs advance payment separation of complaints requirement assoggettamento all'IVA differimento dell'imposizione deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, pr. comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n.
Art. 360, pr. comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n.
Art. 21, comma 4, dPR 633/1972
Art. 2697 c.c.
Il mezzo in esame collide coi questo arresto giurisprudenziale, posto che il profilo del vizio motivazionale è -inestricabilmente- congiunto con quello della denunciata violazione dell'art. 2697, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26110 del 2015
Sez. 5, Sentenza n. 1690 del 20/01/2022
Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018
Cass., n. 27000 del 27/12/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16225/2016 RG. proposto da Hill Immobiliare srl, in persona del legale -appresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Di Mezzo con domicilio eletto in Roma, viale delle Province n. 114 5/23 presso lo studio dell'avv. Paola D'Amico; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 7070/40/15, depositata il 28 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto da Hill Immobiliare srl avverso la sentenza n. 5/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro l'atto di irrogazione di sanzioni IVA 2004. La CTR osservava in particolare che risultava del tutto corretta la sanzione irrogata per omessa autofatturazione, non vertendosi in un'ipotesi di finanziamento infracruppo (IVA esente), bensì di un rapporto contrattuale di appalto/sub-appato nell'esecuzione del quale sono stati pagati dalla società contribuente degli acconti, così realizzandosi operazioni imponibili IVA, da cui l'obbligo, inevaso e sanzionato, di emissione di autofattura.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 21, comma 4, dPR 633/1972, 6, comria E, d.lgs. 471/1997, poiché la CTR ha qualificato come acconti sul corrispettivo di un appalto, in luogo di finanziamenti infruttiferi, le somme dal e nel 2004 ad altra società del gruppo, PA.MA. 77 srl.

La censura è inammissibile. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cass3zione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrappenendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudic del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed ii sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambto di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valuta -e il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fat:i in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017); -«In tema di ricorso per cassazione„ la deduzione del vizio di volazione di legge consistente nella erronea riconduz one del fatto mater ale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscu3so, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito» (Cass., n. 6035 del 13/03/2018, Rv. 648414 - 01).

E' chiaro che il mezzo in esame mira ad ottenere da questa Corte non tanto una valutazione di legittimità della "parte giuridica" della sentenza impugnata, quanto -appunto inammissibilmeme- una "revisione" del giudizio fattuale di merito sul quale si basa la qualificazione giuridica (acconti e non finanziamenti infruttiferi) della dazione infragruppo delle somme de quitx.s. Il profilo sanzionatorio oggetto del processo è quindi del tutto dipendente sul piano logico giuridico da detto accertamento meritale del giudice tributario di appello e quindi non può in alcun modo ritenersi che nel caso di specie (omessa aulcfatturazione di operazioni imponibili) si tratti di violazioni "meramente formali" (cfr, la consolidata giurisprudenza dì questa Corte nell'analoga materia dell' autofatturazione da "inversione contatile" tra le molte, da ultimo Sez. 5 - , Sentenza n. 1690 del 20/01/2022, Ry. 663659 - 01).

Con il secondo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta I omessa pronuncia (recte, omesso esame) di fatto decisivo controverso, oo;cié la CTR non ha rilevato la nullità dell'atto sanzionatorio impugnato per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'agenzia fiscale. La censura è inammissibile. Va dato seguito al principio di diritto secondo il quale «In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione n un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d''r ammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi orofli a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze., anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un lo -o esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugrazione consentiti, prima di decidere su di esse» (Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 ,Jel 23/10/2018, Rv. 651379 - 01).

Il mezzo in esame collide coi questo arresto giurisprudenziale, posto che il profilo del vizio motivazionale è -inestricabilmente- congiunto con quello della denunciata violazione dell'art. 2697, cod. cìv. In ogni caso va comunque peraltro ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nc n può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte Jalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o aDbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, element di orova soggetti invece a valutazione» (Cass., n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 - 01).

In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccomDerza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti prpcessuE li per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso