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Ordinanza Interlocutoria — n. 34749/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expedited tax settlement request due to pending two-month procedural deadline for formal request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34749/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's request to utilize the expedited tax settlement procedure under Law 130/2022. The taxpayer had declared an intent to settle, but the Court noted that the formal request must be submitted within 120 days of the law's entry into force, a period not yet expired. Consequently, the Court ordered a remittal to the new docket to await the expiration of this mandatory deadline before the process can be declared extinguished or settled.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1, 7, 10, 12 of Law 130/2022: The expedited tax settlement procedure is conditional upon the timely presentation of a formal request within 120 days of the law's enactment; failure to file such request results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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expedited tax settlement Law 130/2022 procedural deadline extinction of proceedings tax dispute resolution Cassation remittal formal request requirement gruppo europeo di interesse economico

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1, 7, 10, 12 of Law 130/2022
Mauro Vitiello, che ha concluso in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 5, legge n.
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Testo completo

guente ORDINANZA iLlocuTtAkfk sul ricorso iscritto al n. 4776 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Candussi Eugenio, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Picardi per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, Corso d'Italia, n. 11, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1099/1/2014, depositata in data 27 giugno 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Mauro Vitiello, che ha concluso in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 5, legge n. 130/2022; sentiti per l'Agenzia delle entrate l'Avvocato Generale Pietro Garofoli e per il controricorrente l'Avv. Roberto Picardi; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Eugenio Candussi un avviso di accertamento, con conseguenti sanzioni, con il quale, relativamente all'anno 2008, era stato contestato, stante la ristretta base azionaria, un maggiore imponibile ai fini Irpef ed addizionali, a titolo di reddito di partecipazione della società Tecnolam s.r.I., in conseguenza della rettifica del reddito di impresa di questa società per operazioni oggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Belluno; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che, poiché la pretesa nei confronti del contribuente era strettamente "collegata" a quella già fatta valere nei confronti della società, la circostanza che era stata emessa sentenza favorevole a quest'ultima in altro giudizio comportava la conferma nel merito della sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittima la pretesa nei confronti del contribuente; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso avverso la suddetta pronuncia affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; con ordinanza del 27 maggio 2021 questa Corte aveva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, avendo ritenuto necessario attendere gli esiti dell'ordinanza interlocutoria di questa Corte del 13 gennaio 2021, n. 362, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; considerato che: con atto del 26 settembre 2022 il controricorrente ha presentato istanza di cui all'art. 5, comma 10, legge n. 130/2022 con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata; l'art. 5, comma 1, I. n. 13072022 prevede che:

«Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che:

«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»;infine, il comma 12 prevede che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit.;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ru