Court dismisses expedited tax settlement request due to pending statutory deadline for process extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's request to utilize the expedited tax settlement procedure under Law 130/2022. The taxpayer argued for a simplified resolution after losing all prior appeals, but the court noted the statutory deadline for initiating such a settlement had not yet expired. Consequently, the proceedings were suspended pending the expiration of this two-month period, after which the process would either be declared extinct or the settlement could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1, 7, 10, 12 della legge n. 130/2022: The expedited tax settlement procedure is not suspended unless the taxpayer explicitly requests it, and the process is automatically declared extinct if no such request is made within two months of the deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA i tA TeaLcc-C Oft sul ricorso iscritto al n. 4773 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Candussi Fabio, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Picardi per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, Corso d'Italia, n. 11, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1097/1/2014, depositata in data 27 giugno 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.
Mauro Vitiello, che ha concluso in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 5, legge n. 130/2022; sentiti per l'Agenzia delle entrate l'Avvocato Generale Pietro Garofoli e per il controricorrente l'Avv. Roberto Picardi; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Eugenio Candussi un avviso di accertamento, con conseguenti sanzioni, con il quale, relativamente all'anno 2007, era stato contestato, stante la ristretta base azionaria, un maggiore imponibile ai fini Irpef ed addizionali, a titolo di reddito di partecipazione della società Tecnolam s.r.I., in conseguenza della rettifica del reddito di impresa di questa società per operazioni oggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Belluno; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che, poiché la pretesa nei confronti del contribuente era strettamente "collegata" a quella già fatta valere nei confronti della società, la circostanza che era stata emessa sentenza favorevole a quest'ultima in altro giudizio comportava la conferma nel merito della sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittima la pretesa nei confronti del contribuente; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso avverso la suddetta pronuncia affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; con ordinanza del 27 maggio 2021 questa Corte aveva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, avendo ritenuto necessario attendere gli esiti dell'ordinanza interlocutoria di questa Corte del 13 gennaio 2021, n. 362, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; considerato che: con atto del 26 settembre 2022 il controricorrente ha presentato istanza di cui all'art. 5, comma 10, legge n. 130/2022 con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata; l'art. 5, comma 1, I. n. 13072022 prevede che:
«Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che:
«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»;infine, il comma 12 prevede che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit.;
P.Q.M.
La Corte: dispone il rinvio della causa