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Ordinanza Interlocutoria — n. 34746/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to submit simplified final judgment request under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34746/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Giuseppe Acquisto regarding sector study application. The taxpayer argued the declared income discrepancy did not meet the 'grave incongruence' threshold required by law. The court granted the suspension request to permit the submission of a simplified final judgment request under the new procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della L. 31 agosto 2022 n.130; The court may suspend proceedings upon request to allow the taxpayer to submit a simplified final judgment request for tax disputes.

Parole chiave

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tax suspension simplified final judgment sector study application grave incongruence revenue agency dispute procedural suspension tax litigation dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 10 della L. 31 agosto 2022 n.130

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.8854 del 29/03/2019
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Testo completo

LOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6805/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro n ACQUISTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rabiolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alessi in Roma via Monte Zebio n.28/S - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, n.128/01/2014 depositata il 16 gennaio 2014, notificata il 3 feb- braio 2014. udita la relazione della causa svolta in data 13/10/2022 dal Consigliere PIERPAOLO GORI viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per la reie- zione del ricorso. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.87/5/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di Acquisto Giuseppe avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2004, emesso a seguito di applicazione di studio dei settore, nel contraddittorio con il contribuente.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l'impianto e la misura delle riprese nei confronti del contribuente, in quanto lo scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo studio di settore applicato avrebbe dovuto assurgere al livello di "grave incongruenza", espressamente prevista dall'art.62 sexies del d.l. n.331 del 1993 in sede di legge di conversione ex lege n.427 del 1993, e da ritenersi implicitamente confermata dall'art.10 comma 1 legge n.146 del 1998, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ri- spetto al rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art.53 Cost..

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. In adunanza camerale l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, solle- vata dal contribuente, è stata ritenuta esaminabile unitamente al me- rito e, quanto ai presupposti di applicazione dello studio di settore nel caso di specie, è stato tenuto conto del fatto che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato è successiva al 2007, essendo intervenuta il 12.7.2007, al fine di valutare l'incidenza anche nella presente fatti- specie dell'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.8854 del 29/03/2019) che ritiene pur sempre rilevante il fatto che l'incon- gruenza debba essere "grave" quale presupposto per l'applicazione dello studio di settore, questione per l'approfondimento e decisione della quale è già stata fissata la pubblica udienza. Da ultimo, la ricor- rente deposita istanza di sospensione del processo Considerato che:

4. Con istanza depositata in data 30.9.2022 la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ex art.5, comma 10, della I. 31 agosto 2022 n.130 al fine di poter procedere alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata del giudizio e occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: sospende il processo ex art.5 comma 10 della I. n.130/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo