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Ordinanza — n. 34742/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to extinguished litigation via simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34742/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the parties agreed to a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. No. 119/2018. The taxpayer paid the required amount to finalize the tax dispute regarding 2008 taxes, while the tax agency confirmed the completion of this process. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the subject matter of the dispute had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; When parties voluntarily opt for a simplified settlement procedure with offsetting litigation costs and the taxpayer fulfills payment obligations, the subject matter of the dispute is extinguished, rendering further judicial proceedings unnecessary.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction offsetting litigation costs D.L. 119/2018 Article 6 tax dispute resolution procedura di ricupero d'imposta diritti del contribuente assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18793/2015 R.G. proposto da CERUTTI NATALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Marcone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza della Balduina n.59; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 12 k6brdo Lombardia, n.489/6/2015 depositata ill15 gen.naiot 2015, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gorí. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza n.98/12/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Varese, la quale accoglieva il ricorso proposto da Cerutti Natale avverso l'avviso di accertamento emesso per IRAP, IVA e IRPEF rela- tivi all'anno di imposta 2008.

2. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente, deducendo otto motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorso l' Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha depositato successiva- mente istanza datata 19.7.2022 di cessazione della materia del con- tendere a spese compensate, rendendo noto che il contribuente ha adito la procedura di definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfeziona- mento della definizione. Considerato che:

3. Nel merito, va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese im- positive concernenti l'anno 2008, tenuto conto del fatto che l'Agenzia controricorrente ha attestato il sopravvenuto perfezionamento del procedimento intrapreso dal ricorrente di definizione agevolata degli atti impositivi ex art.6 del d.l. n.119 del 2018, a spese di lite com- pensate essendo tale la volontà delle parti.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della mate- ria del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2022 DEPOSITATO IN CANCEL L ER TA Il Pres