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Ordinanza Interlocutoria — n. 34741/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 34741/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34741/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana ha così statuito in dispositivo: «dichiara inammissibile l'appello e con- danna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate in Euro 800,00». L'intestazione della decisione ha reso noto che l'appello è stato proposto dalla società Emporio Moda Cabina S.a.s. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n.228/2/09. La società esercente commercio ambulante a posto fisso, cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, veniva at- tinta dall'avviso di accertamento emesso per IRAP, IVA oltre accesso- ri, relativo all'anno di imposta 2003.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 34741/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'intestazione della decisione ha reso noto che l'appello è stato proposto dalla società Emporio Moda Cabina S.a.s. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n.228/2/09. La società esercente commercio ambulante a posto fisso, cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, veniva at- tinta dall'avviso di accertamento emesso per IRAP, IVA oltre accesso- ri, relativo all'anno di imposta 2003.

Parole chiave

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impresa in difficoltà impresa commerciale società d'esercizio cassa malati dell'impresa fatture impagate imprese pubbliche
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Testo completo

e ORDINANZA irtrEtzLoCooR.1( sul ricorso iscritto al n. 6363/2014 R.G. proposto da EMPORIO MODA CABIRIA S.A.S. DI MAFFEI FULVIA & C, in persona del legale rappresentante p.t., cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, MAFFEI FULVIA, BACCI STEFANIA, tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Francesco Atzeni, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec francescoatzenipec.ordineavvocatilivor- no.it; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della To- scana, n.71/17/2013 depositata il 15 maggio 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana ha così statuito in dispositivo: «dichiara inammissibile l'appello e con- danna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate in Euro 800,00». L'intestazione della decisione ha reso noto che l'appello è stato proposto dalla società Emporio Moda Cabina S.a.s. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n.228/2/09. La società esercente commercio ambulante a posto fisso, cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, veniva at- tinta dall'avviso di accertamento emesso per IRAP, IVA oltre accesso- ri, relativo all'anno di imposta 2003.

2. La sentenza nondimeno, nella sua motivazione, ha dato atto del fatto che avanti alla CTR pendevano anche gli appelli dei soci Maffei Fulvia e Bacci Stefania, relativi al reddito di partecipazione, già og- getto di separata decisione in primo grado («i ricorsi dei soci Maffei Fulvia e Bacci Stefania, previa riunione, vennero respinti da altra se- zione della CTP di Pisa», cfr. p.2 sentenza) e, dopo aver dato conto dei motivi di appello proposti dai soci con riferimento alla diversa sentenza «n.91/2/2010 pronunciata il 21/7/10 depositata il 7/7/10» (ibidem), ha ritenuto che questi fossero inammissibili per tardività.

3. Con riferimento alla posizione della società, premesso che le ripre- se traevano origine dall'applicazione di studio di settore, la CTR ha preso posizione nel merito, ritenendo che «l'indagine condotta dal- l'Ufficio è del tutto superficiale (...)».

4. Avverso la sentenza hanno proposto rituale ricorso per cassazione la società e le due socie, deducendo cinque motivi, ai quali ha resisti- to con controricorso l' Agenzia delle Entrate. Con nota di deposito da ultimo si è costituito in giudizio il nuovo difensore dei ricorrenti, in so- stituzione. Considerato che:

5. Preliminarmente, per decidere in punto di legittimazione proces- suale dei ricorrenti, è necessario acquisire il fascicolo d'ufficio, P.Q. M . La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d'ufficio. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2022 Dli.c)OSITATO CAYCr.:7 . FRI.k