Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34737/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal regarding registration tax on business transfer settlement payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34737/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision denying a registration tax refund. The agency argued that a separate settlement payment made by the seller to cover business liabilities constituted an independent taxable asset, while the taxpayer claimed the full asset-liability equivalence nullified the tax base. The court ruled that such settlement payments are legally excluded from independent taxation when they relate to cumulative debt assumption, thereby upholding the lower court's dismissal of the refund claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 21 e 51, c. 4; d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3; The settlement payment made by the transferor to cover business liabilities is not independently taxable as an asset when it constitutes a cumulative legal assumption of debts.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration tax refund business transfer settlement cumulative debt assumption independent taxable asset registration tax base tax agency appeal asset-liability equivalence soggetti passivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 21 e 51, c. 4
civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 21 e 51, c. 4, nonché art.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3
art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
- col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r.
art. 112 cod. proc. civ.
civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 112 cod. proc. civ
civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod.
art. 2560 c.c
art. 112 c.p
civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 5 aprile 2017, n. 8786
131 del 1986 esclude l'autonoma tassabilità degli «accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni» (Cass., 5 aprile 2017, n. 8786); 3.
Cass., 6 novembre 2020, n. 24953
avendo il giudice del gravame definito l'appello sulla base di una qualificazione giuridica della fattispecie che è incompatibile con la prospettazione di parte che, pertanto, è stata implicitamente disattesa (Cass., 6 novembre 2020, n. 24953;
Cass., 13 agosto 2018, n. 20718
Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n.
Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191
20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n.
Cass., 14 gennaio 2015, n. 452
29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n.
Cass., 25 settembre 2012, n. 16254
452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n.
Cass., 17 luglio 2007, n. 15882
16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n.
Cass., 19 maggio 2006, n. 11756
15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756); 4.
Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778
1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass.
Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938
23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n.
Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32634/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Minebea Intec Italy S.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 903/2019, depositata il 23 maggio 2019 e notificata il 24 luglio 2019, della Commissione tributaria regionale della Toscana ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 903/2019, depositata il 23 maggio 2019 e notificata il 24 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione del diniego di rimborso richiesto dalla contribuente in relazione all'imposta di registro versata alla registrazione di un contratto di cessione di azienda del 21 marzo 2014; 1.1 - il giudice del gravame ha considerato che: - all'atto della registrazione del contratto la contribuente aveva versato l'imposta di Registro liquidata dall'Ufficio sulle passività aziendali (con l'aliquota del 3%, ed in misura pari ad C 29.468,00); - in detto contratto, peraltro, le parti avevano previsto il versamento di un conguaglio (dell'importo arrotondato ad C 536.000,00), a carico del cedente, in considerazione del disallineamento di attività e passività comprese nel ramo di azienda ceduto, le prime risultando pari ad C 446.964,00 e le seconde ad C 982.253,00; - la contribuente aveva diritto al reclamato rimborso in quanto, nella fattispecie, la base imponibile del tributo, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, c. 4, risultava pari a zero in ragione della piena equivalenza tra attività e passività trasferite «dal momento che la società cedente ha provveduto mediante un bonifico bancario ad immettere liquidità sufficiente a coprire il minor valore dell'attivo e provvedendovi all'interno dello stesso atto di trasferimento»; - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - Minebea Intec Italy S.r.l. non ha svolto attività difensiva.Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 21 e 51, c. 4, nonché art. 9 della tariffa allegata, parte prima, deducendo, in sintesi, che, - applicabile la disposizione evocata dal giudice del gravame (art. 51, c. 4, cit.), alla sola ipotesi di rettifica dei valori dichiarati, così come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, - nella fattispecie venivano in considerazione autonome disposizioni negoziali (una cessione di azienda e l'atto, a contenuto patrimoniale, col quale il cedente si era impegnato a concorrere al pagamento delle passività versando un conguaglio), in quanto tali riconducibili alla disposizione di cui all'art. 21, c. 1, cit., così che, - come del resto richiesto da controparte, in via subordinata, col ricorso introduttivo del giudizio, - la tassazione di registro doveva trovare (autonoma) applicazione su detto conguaglio (per l'importo di C 16.080,00, ed in ragione dell'applicazione dell'aliquota del 3% alla base imponibile di C 536.000,00); - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello involgente la configurabilità, nel patto che aveva ad oggetto il conguaglio posto a carico del cedente, di un'autonoma disposizione a contenuto patrimoniale, disposizione suscettibile, quindi, di tassazione ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 21, c. 1; 2. - il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; - come già rilevato dalla Corte, ai fini dell'imposta di registro nel caso di cessione di un ramo d'azienda, non è autonomamente tassabile la dazione pecuniaria prevista a carico del cedente che trovi causa nei debiti aziendali caduti in solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2560 c.c., atteso che tale disposizione contempla una fattispecie di accollo cumulativo ex lege e che l'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude l'autonoma tassabilità degli «accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni» (Cass., 5 aprile 2017, n. 8786); 3. - nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento; - ciò che, per vero, denuncia la ricorrente è l'omesso esame di una prospettazione, di una tesi difensiva, che risulta incompatibile con la soluzione giuridica della fattispecie che emerge dalla gravata sentenza; - non v'è, dunque, violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudice del gravame definito l'appello sulla base di una qualificazione giuridica della fattispecie che è incompatibile con la prospettazione di parte che, pertanto, è stata implicitamente disattesa (Cass., 6 novembre 2020, n. 24953;

Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756); 4. - nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto attività difensiva, mentre nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;

Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella