Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary payment under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceeding extinguished after finding the tax dispute resolved by the taxpayer's voluntary payment under the 2018 decree. The City of Rome appealed a regional commission decision confirming a tax assessment for 2007, while the taxpayer argued the case was settled by a definition request. The court ruled that since the taxpayer paid the debt and failed to request suspension of the process, the cause of action was extinguished, barring further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 119/2018, art. 6: When a taxpayer voluntarily pays the tax debt and fails to request process suspension under the definition procedure, the cause is extinguished, preventing further appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13255/2017 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; - ricorrente - CO ntro Viertel 28 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell'avvocato Maria Assunta Coluccia e dell'avvocato Carlamaria Melpignano, che la rappresentano e difendono; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7356/17/16, depositata il 24 novembre 2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - Roma Capitale, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 7356/17/16, depositata Il 24 novembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'ICI dovuta dalla contribuente, per l'anno 2007, in relazione al possesso di aree edificabili; - Viertel 28 S.r.l. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, la controricorrente assume di aver definito la controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 16, conv. in I. n. 136 del 2018, e del conseguente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 marzo 2019; ed ha, quindi, prodotto copia della domanda di definizione (presentata il 23 maggio 2019) col conseguente versamento, in unica rata, dell'importo dovuto; - risulta, altresì, che Roma Capitale, con la citata deliberazione, ha dato attuazione al d.l. n. 119 dei 2018, art. 6, c. 16, disponendo applicarsi la disciplina di favore prevista da dette disposizioni alle controversie «attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale, per quanto attiene gli atti impositivi aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) ...»; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte dì cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 3. - risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata; 4. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di