Cassation appeal dismissed; tax court judgment extinguished by simplified settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had been extinguished by a simplified settlement agreement. The taxpayer, acting as heir, had filed for extinction of the proceedings, which the Revenue Agency subsequently requested in full. The Court ruled that since the dispute was resolved via the simplified procedure, no further cassation review was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 46 D.Lgs. n. 546/1992: When a tax dispute is extinguished by a simplified settlement procedure, the cassation appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1138/2014R.G. proposto da: GIACOSA PAOLA, in proprio e quale unica erede di ANTONINI NAZARENO, difesa e rappresentataper procura speciale dall’Avv. Mario Garavoglia e dagli Avv.ti Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto presso lo studio d i questi ultimi in Roma , v ia Crescenzio, n. 91; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione trib uta ria reg ionale del Piemonte n.104/36/201 3, depositata il 21 maggio 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. Michele Cataldi; Rilevato che: Impugnazione diniego definizione agevolata-controversia pendente e giudicato interno 1. Giacosa Paola, in proprio e quale unica erede di Antonini Nazareno (deceduto in pendenza del giudizio di primo grado) , ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ Agenzia delle entrate a vverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo, che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi dei medesimi contribuenti contro gli avvisi d’accertamento nn.
R12010200429, R12010200430, R12010200431 E R12010200432, relativi alle annualità d’imposta 2004 e 2005. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso. 2.In pendenza del giudiziodi legittimità la contribuente, in proprio e nelle qualità di erede, ha prodotto istanza di estinzione per effetto della definizionedella lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018,n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 1366 D.L. 119/2018. Con istanza del 23 novembre 2020, depositata in atti l’11 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, per effetto della definizione agevolata della lite , limitatamente agli avvisi R12010200429e R12010200430, notificati ad Antonini Nazareno.
Con successiva ed ulteriore istanza del 14 luglio 2022, depositata in atti il 18 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate, ribadita la precedente richiesta di estinzione, l’ha integrata con quella di estinzione del giudizio, per effetto della definizione agevolata della lite, anche relativamente agli avvisi R12010200431e R12010200432, notificati a Giacosa Paola, chiedendo quindi che il giudizio sia dichiarato estinto nella sua interezza. Considerato che:1.Per effetto delle esplicite richieste della stessa Agenzia, come anteriferite, va dichiarato integralmente estinto il giudizio ai sensi ai sensi dell’art.6 d.l. n. 119 del 2018. 2.Nulla sulle spesedel giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nel