Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to voluntary payment and simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily joined the simplified settlement procedure and paid the owed amounts. The Agency of Revenue appealed a lower court's confirmation of the taxpayers' victory, arguing the case should proceed. The court ruled that the taxpayers' actions effectively ended the dispute, legally terminating the proceedings and shifting costs to those who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; When a taxpayer voluntarily joins the simplified settlement procedure and pays the debt, the court must declare the litigation extinguished, terminating the proceedings.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23236-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro SOCIETÀ AGRICOLA FONDO SPINOSA DI LUGLI WALTER C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del controricorso -controricorrente- e CASTELLANI DI SERMETI LUCIANO -intimato- avverso la sentenza n. 1604/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/2/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE con sentenza del 18.2.2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza n. 250/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso gli avvisi di liquidazione per imposte di registro e catastale in relazione a compravendita di terreno agricolo con rogito del 31.3.2009; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso, l’altro contribuente è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso e dell’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla società contribuente ex art. 6 DL n. 119/2018 conv., l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con allegata documentazione attestante che la direzione provinciale di Mantova dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che era stata presentata domanda ex art. 6 comma 10 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che era stato effettuato l’integrale versamento di quanto dovuto,e tale definizione si estende a Luciano Castellani Di Sermeti, condebitore solidale, ai sensi del comma 14 del citato art. 6; 1.2. l'adesione della società contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 ed il pagamento del dovuto da parte della stessa permette dunque di riscontrare l'effettiva definizione della lite ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo; 1.3. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della