Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to completion of a simplified tax settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the taxpayer completed a simplified tax settlement agreement. The taxpayer requested suspension of the trial to finalize this agreement, which the tax authority confirmed was regular and complete. Consequently, the court ruled that no further litigation was necessary as the matter had been definitively resolved without payment obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 legge 130/2022; Art. 36-bis D.P.R. 600/1973: When a simplified tax settlement agreement is perfected without payment obligations, the judicial proceedings are extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
INANZA sul ricorso iscritto al n. 12578/2020R.G. proposto da: NOCENTE MARCO, rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’Avv. Angelo Grandoni, con domicilio presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Varrone n. 9. –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5421 / 0 6 / 1 9 , depositata il 26 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 novembre 2022 dal Consigliere Michele Cataldi;Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha notificato a Marco Nocente cartella di pagamento ex art. 36-bisd.P.R. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2012. Avverso tale atto i l contribuente ha presenta to ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo ha accolto. Contro la sentenza di primo grado l’Agenzia h a proposto appello, che l ’adita Commissione tributaria regionale delLazio ha accolto con la sentenza in epigrafe .
Il contribuente ha quindi proposto ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della predetta sentenza d’appello. L’Ufficio si è costituito con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione (come da allegata comunicazione) dato atto che la predetta domandadi definizione è regolare. Considerato che: 1.Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha dato atto di aver proposto l’allegata domanda di definizione agevolata della controversia(senza dovere pagamenti, in considerazione dell’importo pagato in corso di giudizio)ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 31 agosto 2022 , n. 130 , chiedendo la sospensione del giudizio a norma del successivo comma 10 della stessa disposizione, sino al termine di cui al comma 7 ( «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», ovvero dal 16 settembre 2022).
L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione (come da allegata comunicazione)dato atto che la predetta domanda, depositata il 19 ottobre 2022, è regolare. È pertanto incontestato l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del secondo periodo del comma 7 del ridetto art. 5, comma 2, legge n. 130del 2022 , per il quale «Qualoranon ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.».
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla stessa Agenzia.Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 ed in quella riconvocata del