Court dismisses tax appeal against non-parties and extinguishes judgment via simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible against Vision 2000 Service and Luciano Mari, ruling they were not actual parties despite their names appearing in the judgment header. The court found the Regional Tax Commission merely acknowledged an erroneous filing without deciding on their exclusion, meaning they lacked standing to be sued. Additionally, the court extinguished the remaining judgment between the tax agency and Wonder Service Cooperative because the taxpayer successfully filed for a simplified tax definition and paid the initial installment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108, 109, 111 c.p.c.; Art. 6 D.L. 23/10/2018 n. 119: Mere inclusion in a judgment header without actual participation does not confer party status, and a valid request for simplified tax definition extinguishes the pending litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZA sul ricorso iscritto al n. 7628/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro WONDER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale, dall’Avv. Mariella Cari, con domicilio presso lo studio dell’Avv. Alberto Costantini in Roma,Corso Italia n. 19.
–controricorrente– e contro VISION 2000 SERVICE s.r.l.; –intimata– Oggetto: giudizio tributario-sentenza- inclusione nell’intestazione di soggetto che non è parte del giudizio; accertamento.e contro MARI LUCIANO; –intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5 299 / 14 / 1 4 , depositata il 25agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 novembre 2022 dal Consigliere Michele Cataldi; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Wonder Service società cooperativa a r.l. avviso d’accertamento relativo all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’ anno d’imposta 2006.
Avverso tale atto la contribuente ha presenta to ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti, che lo ha parzialmente accolto. Contro la sentenza di primo grado l’Agenzia h a proposto appello, che l ’adita Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato con la sentenza in epigrafe . L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della predetta sentenza d’appello. La contribuente si è costituitacon controricorso ed ha prodotto memoria . Considerato che: 1.Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato dalla ricorrente Agenzia anche alla Vision 2000 Service s.r.l. ed a Luciano Mari, che sono rimasti intimati.
Tuttavia, della posizione processuale e sostanziale di tali ultime parti non fa alcuna menzione il ricorso erariale. Esse, invero, si trovano inserite nell’intestazione della sentenza impugnata, nella quale risultano contestualmente costituite con un unico difensore. Nella parte della sentenza impugnatadedicata allo svolgimento processuale, poi, si legge che «Risultano in atti anche controdeduzioni della Soc. VISION 2000 Service s.r.l. che però attengono ad altra fattispecie e non sono pertinenti». La parte effettivamente motiva della sentenza e lo stesso dispositivo non recano invece alcun riferimento ai predetti soggetti.
Deve allora ritenersi che con la formula ante riprodotta la CTR non abbia deciso l’«estromissione» (nel senso proprio di cui agli artt. 108, 109 o 111 cod. proc. civ.) della Vision e del Mauri dal processo, ma, come affermato dalla controricorrente nel controricorso e nella memoria, abbiameramente dato atto (con provvedimento in parte quameramente organizzativo e non decisorio- né in rito , né in merito - sebbene scritto nel corpo della sentenza) dell’erroneo inserimento materiale nel fascicolo d’ufficio d’appello di un atto di controdeduzioni della predetta Vision (e di Luciano Mari, rappresentato dal medesimo difensore nel merito), relativo ad altro giudizio ed estraneo, pertanto,a quello trattato in appello, del quale i predetti soggetti non erano quindi effettivamente parti.
La mera inclusione della Vision e del Mari nell’epigrafe della sentenza impugnatanon è quindi, di per sé sola,idonea e sufficiente ad attribuire a questi ultimi la qualità di parti del giudizio d’appello, a fronte dello “svolgimento del processo”, della motivazione e del dispositivo dello stesso provvedimento, dai quali risulta senza alcuna incertezza che essi non hanno partecipato al relativo procedimento (cfr., a proposito della fattispecie inversa dell’erronea pretermissione nell’epigrafe di una parte effettiva del giudizio,Cass.28/09/2012, n. 16535e Cass. 20/03/2015, n. 5660; nonché, riguardo all’applicazione dello stesso principio anche alcaso dell’attribuzione, nell’intestazione, della qualità di parte processuale achi non l’aveva effettivamente assunta, Cass.15/02/2018, n. 3766, anche in motivazione).
Non essendovi pertanto alcuna reale incertezza sulla circostanza che la sentenza impugnata non si riferisca anche alla Vision ed al Mauri, deve escludersi che questi ultimi, non essendo stati parti del giudizio d’appello, abbiano legittimazione passiva rispetto al ricorso per cassazione erariale, che va quindi dichiarato inammissibile nei loro confronti. Nulla sulle relative spese, essendo rimasti intimati i predetti. 2.Sempre preliminarmente, va rilevato che la contribuente ha depositato, il 20 febbraio 2020, istanza di estinzione del giudizio, allegando copia della domanda di definizione agevolata della controversia (individuata attraverso l’indicazione del medesimo numero d’accertamento di cui al ricorso erariale) ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; nonché copia della ricevuta di presentazione della stessa domanda e copiedei modelliF24 relativi al pagamento delle prime tre delle quattro rate dell’importo dovuto per perfezionare la definizione.
Questo Collegio, in continuità con l’orientamento di questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540, seguita da diversi altri precedenti sezionali tributari), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art.372, secondo comma, cod. proc. civ., deidocumenti prodotti con la predetta nota, dei qualisi deve quindi tenere conto. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto della presentazione della domanda di definizione, che non risulta oggetto di diniego, e del pagamento della prima rata, che ha perfezionato la fattispecie definitoria edestintiva.
Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Vision 2000 Service s.r.l. edi Luciano Mari ed estinto il giudizio tra l’Agenzia delle entrate e la Wonder Service società cooperativa a r.