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Ordinanza Interlocutoria — n. 34456/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to missing appellate record, remanding case for new filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34456/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal because the appellate record from the Regional Tax Commission was not available. The Foundation challenged the tax authority's decision, but the court noted the absence of the necessary procedural file. Consequently, the case was remanded to the clerk's office for new filing procedures.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130; When the appellate record is unavailable, the cassation court must dismiss the appeal and remand the case for new filing.

Parole chiave

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tax appeal procedure missing appellate record remand for new filing interlocutory dismissal procedural defect procedura pendente rinvio del dibattimento contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130
176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L.
art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
660/13/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n.
art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n.
Legge 18 dicembre 2020 n. 176
137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art.
Legge 25 febbraio 2022 n. 15
228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31173/2020 R.G., proposto DA la "Fondazione Istituti Riuniti Galletti Abbiosi Morelli Palla vicini Baronio", con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Vincenzi, con studio in Faenza (RV), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Prof. Gianluca Brancadoro, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "Ravenna Entrate S.p.A.", con sede in Ravenna, in persona dell'amministratore unico pro tempore, nella qualità di affidataria del servizio di gestione delle entrate tributarie del Comune di Ravenna, rappresentata e difesa dall'Avv.

Marco Zanasi, con studio in Modena, e dall'Avv. Cecilia Furitano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE Uutà AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 3 marzo 2020 n. 660/13/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RITENUTO: - che è opportuno, in via preliminare, acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di appello presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna (ora, presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), mandando alla Cancelleria per ì conseguenti adempimenti; - che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile addivenire alla decisione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna (procedimento iscritto al n. 2064/2017 R.G.). Così deciso a Roma nell'adunanza camerale eff