Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal before the chamber hearing by the religious congregation. The court declared the proceeding extinguished without ruling on merits or costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the religious congregation voluntarily withdrew the request before the chamber hearing. The lower court had previously rejected the appeal regarding municipal property tax exemptions for healthcare facilities, but the withdrawal rendered the final judgment unnecessary. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the substantive tax arguments or ordering any cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request before the chamber hearing, provided the withdrawal is formal, authorized by a special power of attorney, and accepted by the opposing party, resulting in the termination of the proceedings without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
1 L tSei ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12820/2019 R.G., proposto DA la "Congregazione delle Suore Ancelle della Carità'', con sede in Brescia, in persona della Superiora Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marcello Poggioli, con studio in Modena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Deborath Fortinelli, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 24 aprile 2019 n. 86, rappresentato e difeso dall'Avv.
Marco Zanasi, con studio in Modena, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marcello Furitano e l'Avv. Cecilia Furitano, entrambi con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia l'11 ottobre 2018 n. 4319/25/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "Congregazione delle Suore Ancelle della Carità" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia 1'11 ottobre 2018 n. 4319/25/2018, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per VICI relativa all'anno 2010, in relazione ad immobili ubicati nel Comune di Mantova e destinati all'esercizio di attività sanitaria in regime convenzionato, dei quali essa è proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Mantova avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova il 15 novembre 2016 n. 248/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente non avesse diritto all'esenzione da ICI in carenza di prova della destinazione degli immobili ad attività sanitaria con modalità non commerciali. Il ricorso è affidato a tre motivi. Il Comune di Mantova si è costituito con controricorso. In corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente. RITENUTO CHE:
1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).
3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5", 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5", 9 marzo 2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nel