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Ordinanza Interlocutoria — n. 34385/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if incidental appeal grounds were properly raised in original appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34385/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for a new hearing to verify the procedural record. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to rule on incidental appeal grounds regarding the 2007 tax declaration obligation, violating Article 360(4) of the Code of Civil Procedure. The Court determined it must examine the file directly to confirm whether these specific arguments were actually presented in the initial appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; When a cassation court is alleged to have erred in procedure, it acts as a judge of procedural facts and may exercise the power of direct examination of acts only if the party has fully indicated them, limited to verification rather than autonomous research.

Parole chiave

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error in procedendo incidental appeal grounds procedural fact examination Article 360 CPC remand for verification diritto d'informazione degli eredi petizione d'eredità notifica della situazione patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Fissata all'udienza pubblica del 15 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv.
l. n. 176 del 2020
in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l.
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1
176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, n. 20924 del 5/08/2019, Rv. 654799 -01
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA A sul ricorso iscritto al n. 24758/2017 R.G. proposto da: MARCHI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERRARI N 2, presso lo studio dell’avvocato CORTESI ALESSANDRO(CRTLSN75D12F205A), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI FUCECCHIO (FI) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1014/2017 depositata il 18/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1. Pietro Marchi s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, relativamente all’immobile sito in Fucecchio, Via Pesciatina n. 14, ereditato dalla madre Aralda Boni, deceduta in data 16 aprile 2010.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale respingeva il ricorso, condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi. Fissata all'udienza pubblica del 15 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. CONSIDERATO 2.Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale in violazione dell'art. 360, n° 4, c.p.c., avendo la Commissione vagliato esclusivamente l'aspetto relativo alle sanzioni e ritenuto erroneamente assorbite le altre argomentazioni sull’assenza di un obbligo di dichiarazione per l’anno 2007. La decisione di tale motivo impone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, al fine di verificare la effettiva proposizione di tali motivi sin dal ricorso introduttivo ed il loro esatto contenuto.

Va, difatti, ricordato che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Sez. L, n. 20924 del 5/08/2019, Rv. 654799 -01).

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giud