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Ordinanza — n. 34309/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest after taxpayer accepted simplified tax dispute settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34309/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer subsequently accepted a simplified tax dispute settlement procedure. Although the taxpayer initially challenged tax assessments regarding undeclared income, they later submitted evidence of having paid the tax and agreed to the simplified resolution terms. Consequently, the court ruled that the legal interest in pursuing the appeal had vanished, rendering the case moot.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The court declares an appeal inadmissible when the taxpayer subsequently accepts a simplified tax dispute settlement, thereby extinguishing the legal interest required for the appeal's continuation.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza interesse definizione agevolata inammissibilità ricorso accertamenti bancari Irpef sanzione doppio contributo difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione inchiesta per sottrazione d'imposta rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 115, comma 1, c.p.c.
civ., in relazione all’art. 115, primo comma, cod.
Art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
civ., il ricorrente critica la violazione dell’art. 41-bis del d.P.R.
Art. 38, d.P.R. n. 600/1973
civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 38 del d.P.R.
Art. 2697, c.c.
600 del 1973, e dell’art. 2697 cod.
d.l. n. 193/2016
art. 2697 cod. civ
600 del 1973, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636
Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542
Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass.
Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732
3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Doddato Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Carlo Nunziante Cesaro, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Luigi Guercio n. 44 in Salerno; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 466, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, il 15.12.2014, e pubblicata il 20.1.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Marzio;

Oggetto: Irpef - Accertamenti bancari - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate notificava il 7.4.2011 a Doddato Antonio l’avviso di accertamento n. TF9011402553/2011, mediante il quale contestava, ai fini Irpef, somme non dichiarate nella misura di Euro 26.850,00, a seguito di indagini sulle sue movimentazioni bancarie ed in relazione all’anno 2006. Al contribuente era pure notificato, ancora il 7.4.2011, analogo avviso di accertamento, recante n. TF9011402556/2011, sempre relativo alla contestazione di redditi Irpef non dichiarati, ed accertati mediante analisi delle movimentazioni bancarie, in relazione all’anno 2007 e per l’importo di Euro 299.259,00.

2. Il contribuente proponeva separati ricorsi avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, introducendo plurime censure e, in particolare, contestando la legittimità della procedura di accertamento seguita dall’Amministrazione finanziaria e, comunque, lamentando l’eccessività del preteso reddito accertato. La Ctp riuniva i ricorsi e li rigettava, ritenendo che il contribuente non avesse assicurato la prova contraria avverso le prove allegate dall’Amministrazione finanziaria.

3. Doddato Antonio spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che confermava la decisione adottata dalla Ctp.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata dalla Ctr il contribuente, affidandosi (in concreto) a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi depositato memoria con la quale ha illustrato di avere aderito a normativa condonistica, ed ha domandato di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed indicato quale contestazione “in via preliminare e pregiudiziale” (ric., p. 5), il contribuente censura l’invalidità degli atti impositivi per cui è causa per essere stati sottoscritti da soggetti “carenti di formale investitura” (ibidem).

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui è incorso il giudice dell’appello per non avere rilevato il difetto dei presupposti di legge perché si procedesse all’accertamento nelle forme adottate dall’Amministrazione finanziaria, e comunque per non aver rilevato l’eccessività del reddito accertato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., e comunque il vizio di motivazione, per avere la Ctr erroneamente valutato il rilievo probatorio degli elementi acquisiti al processo.

4. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso introdotti dal contribuente. Doddato Antonio, infatti, ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 193 del 2016, come conv. Il contribuente ha allegato copia della risposta dell’Incaricato alla riscossione alla sua istanza di definizione agevolata, con calcolo degli oneri da sopportare, e copia dei bollettini attestanti l’avvenuto pagamento del dovuto. Ha quindi domandato pronunciarsi la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, e la sua istanza può essere accolta.

5. Il Doddato ha pure domandato la compensazione delle spese di lite, e la richiesta può essere accolta, in considerazione delle ragioni della decisione. 5.1. Il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che “l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). La Corte

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso introdotto da Doddato Antonio, in conseguenza della sopravvenut