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Ordinanza — n. 34261/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, upholding presumptive reasoning on undeclared real estate sales against bank loan evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34261/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming tax assessments for undeclared real estate sales. The taxpayers argued that the lower court's reliance on buyer declarations and bank loan discrepancies violated procedural rules regarding presumptive reasoning. The court held that the evidence chain, including loan amounts exceeding sale prices and buyer statements, logically supported the finding of underreporting, and thus the reasoning was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 7, comma 4, d.lgs. 31/12/1992 n. 546: The court of first instance may rely on presumptive reasoning when documentary evidence and credible third-party declarations create a logical nexus proving the existence of an unknown fact, provided the reasoning is adequately motivated and not merely contrary to the court's conviction.

Parole chiave

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presumptive reasoning tax underreporting real estate sales bank loan evidence buyer declarations Cassation review IRPEF assessment indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in relazione all’art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi dell’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
546 (ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha attributo rilevanza presuntiva alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dagli acquirenti degli immobili, secondo cui questi ultimi per l’acquisto degli immobili avevano corrisposto all’Euroedilizia S.r.l.
Art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
i contribuenti ricorrono, con sei motivi, per la cassazione della decisione di appello; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato —ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit
art. 2697 c.c
Violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 115, comma 2 c.p
in relazione all’art. 115, comma 2 c.p.c.
art. 2727 c.c
Violazione dell’art. 2727 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10813/2019
— alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”) (Cass. 10813/2019; Cass.
Cass. Sez. U., 10/04/2019, n. 10019
10813/2019; Cass. Sez. U., 10/04/2019, n. 10019, che richiama Cass.
Cass. Sez. 3, 05/12/2014, n. 25735
10019, che richiama Cass. Sez. 3, 05/12/2014, n. 25735); Consideratoche:
Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009
Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015
607382-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv.
Cass. 04/04/2017, n. 8758
entrambe le critiche si sostanziano nella sottaciuta richiesta di rivalutazione di elementi di fatto oggetto del giudizio di merito, non consentita in questa sede (ex multis Cass. 04/04/2017, n. 8758 , menzionata da Cass.
Cass. n. 3389/2020
8758 , menzionata da Cass. n. 3389/2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14385/2014 proposto da: MUTO PASQUALINO, MUTO SALVATORE ROCCO, elettivamente domiciliati in Roma Via Delle Quattro Fontane 15, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Tinelli (TNLGPP53E31E506L) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio De Lorenzi (DLRMRZ71A06E506H) -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore -intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 194/2013 depositata il 29/11/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2022 dal Consigliere Riccardo Guida. IRPEF ACCERTAMENTO Rilevato che:

1. si controverte dell’impugnazione, da parte di Pasqualino Muto e di Salvatore Rocco Muto, soci dell’Euroedilizia S.r.l, degli avvisi di accertamento, derivanti da un p.v.c. della Guardia di Finanza del 29/05/2008, che recuperavano a tassazione, ai fini Irpef, per il 2005, il maggiore reddito di impresa non dichiarato dalla Euroedilizia S.r.l. —, imputato pro quotaai soci in quanto la società aveva optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116, t.u.i.r.;

2. la C.T.P. di Perugia, riuniti i ricorsi, li respinse con sentenza n. 74/02/12; la C.T.R. dell’Umbria, invece, in parziale accoglimento dell’appello dei contribuenti, ha confermato la decisione di primo grado e gli atti impositivi, ma ha annullato la ripresa connessa alla cessione di un’unità immobiliare (vendita a Andrea Cacioppa);

3. i contribuenti ricorrono, con sei motivi, per la cassazione della decisione di appello; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato —ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. — alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”) (Cass. 10813/2019; Cass. Sez. U., 10/04/2019, n. 10019, che richiama Cass. Sez. 3, 05/12/2014, n. 25735); Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha attributo rilevanza presuntiva alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dagli acquirenti degli immobili, secondo cui questi ultimi per l’acquisto degli immobili avevano corrisposto all’Euroedilizia S.r.l. importi superiori a quelli indicati nei rogiti di compravendita, benché tali dichiarazioni non fossero supportate dai necessari riscontri oggettivi;

2. con il secondo motivo [«2. Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sotto distinto profilo (ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che, come già accennato (cfr. punto 1), ha attributo valenza presuntiva alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dagli acquirenti degli immobili, secondo cui questi ultimi per l’acquisto degli immobili avevano corrisposto all’Euroedilizia S.r.l. importi superiori a quelli indicati negli atti di compravendita, ed avevano acceso mutui per importi superiori ai corrispettivi indicati in contratto anche al fine di pagare “in nero” alla cedente la parte non dichiarata, senza considerare che i contribuenti avevano prodotto in giudizio alcuni preliminari che recavano il medesimo prezzo menzionato nei successivi rogiti di vendita;

3. con il terzo motivo [«1. Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115, comma 2 c.p.c. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha erroneamente affermato che è regola di comune esperienza, idonea a supportare l’accertamento fiscale, la circostanza che gli istituti di credito non finanziano mai l’intero valore del bene;

4. con il quarto motivo [«4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha trascutato la circostanza decisiva, dimostrata dagli appellanti, che i prezzi di vendita praticati corrispondevano ai valori O.M.I. (che nel p.v.c. l’ufficio dichiarava di avere acquisito);

5. con il quinto motivo [«4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha ignorato numerosi elementi comprovanti la correttezza dell’operato della società, ossia: (i) che era documentato (tramite la produzione dei contratti preliminari) che il prezzo indicato nei preliminari era uguale a quello riportato nei rogiti di vendita; (ii) che era del tutto improbabile quanto dichiarato dagli acquirenti in sede di verifica fiscale, e cioè che la parte del prezzo “in nero” era stata pagata dopo la stipula dei rogiti di vendita dal momento che è ovvio che la società cedente non avrebbe sottoscritto l’atto pubblico di vendita né lo avrebbe trascritto prima di ricevere il saldo-prezzo;

6. con il sesto motivo [«6. Violazione dell’art. 2727 c.c. (ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha negato valore indiziario agli elementi offerti dai contribuenti senza accertare se tali elementi — quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria — fossero idonei ad acquisirla se apprezzati congiuntamente;

7. il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; 7.1. nel precedente di questa Corte (Cass. 12/02/2020, n. 3389) che ha rigettato il ricorso della società e del socio Pasqualino Muto avverso gli avvisi di accertamento, scaturiti dal suindicato p.v.c., relativi al periodo di imposta 2004, è stato ribadito il principio che «spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118-01)»; 7.2. ciò premesso sul piano dei princìpi, per la sentenza impugnata sussiste un nitido quadro indiziario circa la sottofatturazione dei corrispettivi di vendita delle unità immobiliari rappresentato dal riscontro documentale del maggiore importo dei mutui rispetto al prezzo dei cespiti dichiarato nei rogiti, dalle dichiarazioni degli acquirenti (soggetti attendibili perché disinteressati) circa la divergenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello (minore) menzionato nell’atto di vendita; in punto di discrasia tra il “prezzo praticato” e il prezzo di mercato; 7.3. nella specie, gli elementi di fatto (il cui accertamento spetta al giudice di merito) posti a base del ragionamento presuntivo sono tali da fare apparire l’esistenza del fatto ignoto (id est la sottofatturazione delle cessioni immobiliari) come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, vista la stringente connessione, sul piano logico, tra i fatti accertati e quelli ignoti, sia pure in presenza di qualche margine di opinabilità, comunque consentito; 7.4. quanto al terzo motivo, inoltre, non è vero che la sentenza impugnata qualifica come “fatto notorio” un elemento privo di tale connotazione giuridica.

La C.T.R., piuttosto, richiama in maniera ineccepibile la regola di esperienza, che rileva quale elemento presuntivo della contestata evasione fiscale, secondo cui, generalmente, le banche non finanziano l’intero valore dell’immobile. A ciò si aggiunga che gli elementi presuntivi indicati dai contribuenti (si pensi, per esempio, all’asserita corrispondenza tra prezzo menzionato nei preliminari e prezzo indicato nei rogiti) sono smentiti dall’accertamento di fatto insindacabilmente compiuto dalla Commissione regionale;

8. il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme perché pongono la stessa questione di diritto, sono inammissibili; 8.1. entrambe le critiche si sostanziano nella sottaciuta richiesta di rivalutazione di elementi di fatto oggetto del giudizio di merito, non consentita in questa sede (ex multis Cass. 04/04/2017, n. 8758 , menzionata da Cass. n. 3389/2020);

9. ne consegue il rigetto del ricorso;

10. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione perché l’Agenzia è rimasta inerte; P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit