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Ordinanza — n. 34257/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares proceedings extinct due to successful simplified dispute resolution agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34257/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal proceedings extinct following the parties' request for simplified dispute resolution. The taxpayer and the tax authority had agreed to settle the dispute by paying a 5% fee, which legally suspended the case until December 31, 2020. Since no further procedural steps were taken by either party after this deadline, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When parties utilize the simplified dispute resolution procedure under Art. 6 D.L. 119/2018 and fail to advance the case within the statutory suspension period, the proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal extinction suspension of proceedings cessation of subject matter tax authority agreement procedural default D.L. 119/2018

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
con nota del 23 maggio 2019 le suindicate società chiedevano, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
119/2018 con pagamento della somma di 15.083,50 €, pari al 5% del valore della controversia eseguito dal coobbligato in solido, Cover S.R.L., dichiarando di volersi avvalere della citata disposizione, con conseguente sospensione del processo sino al 31 dicembre 2000; 6.con la memoria ex art. 380 bis.1.
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986
20091T5002942000, con cui l’Ufficio aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta in data 22/28/29 dicembre 2015, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quali contestava, in relazione all’art. 360, co.
artt. 53 della Costituzione
3, c.p.c., la violazione degli artt. 53 della Costituzione e 20 del d.P.R.
art. 149 c.p
2008/7Ce e 176 TUIR; 3.Le suindicate società resistevano con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 6 febbraio 2016, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 527/2016 del ruolo generale, proposto DALLA A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO L A B ARCOLANA S.R.L. A SOCIO UNICO (codice fiscale 03875780235), con sede in San Pietro in Gu (PD), alla Via Marconi n. 9, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, Cosaro Luigi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Stefano D’Angelo del Foro di Treviso (codice fiscale DNG SFN 61B12 B157 U) e dal prof. avv. Ferruccio Auletta (codice fiscale LTT FRC 65M13 F839 Q), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via della Balduina n. 120/5. I MPOSTA DI REGISTRO ART .20 D .P.R. E Q UADRIFOGLIO S.R.L. (già Quadrifoglio S.p.A.) (codice fiscale 01349350932), con sede in Monteforte d’Alpone (VR), alla Via Cappuccini n. 11/13, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, Giorgio De Megni, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Stefano D’Angelo del Foro di Treviso (codice fiscale DNG SFN 61B12 B157 U) e dal prof. avv. Ferruccio Auletta (codice fiscale LTT FRC 65M13 F839 Q), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via della Balduina n. 120/5. NONCHÉ C OVER –C OMMERCIANTI V ENETI R IUNITI -S.R.L. A SOCIO UNICO (codice fiscale 02405900289), con sede in San Pietro in Gu (PD), alla Via Marconi n. 9, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, Cosaro Luigi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Stefano D’Angelo del Foro di Treviso (codice fiscale DNG SFN 61B12 B157 U) e dal prof. avv. Ferruccio Auletta (codice fiscale LTT FRC 65M13 F839 Q), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via della Balduina n. 120/5. - CONTRORICORRENTI – RICORRENTI INCIDENTALI - per la cassazione della sentenza n. 930/21/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia Mestre – Sezione distaccata di Verona), depositata il 26 maggio 2015, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;» RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia Mestre – Sezione distaccata di Verona) rigettava l’ appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 137/4/2013 della Commissione provinciale di Verona, al quale aveva accolto il ricorso della suindicate società contro l’avviso di liquidazione n. 20091T5002942000, con cui l’Ufficio aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta di registro relativa all’atto di conferimento di azienda da parte della Quadrifoglio S.p.A. a favore della La Barcolana S.R.L. e della successiva cessione dell’intera quota di partecipazione di tale ultima società posseduta da Quadrifoglio S.p.A. a favore di Cover S.R.L.

2. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta in data 22/28/29 dicembre 2015, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quali contestava, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 53 della Costituzione e 20 del d.P.R. n. 131/1986 e la falsa applicazione degli artt. 7, co 1, della direttiva n. 69/335/Ce, 4 e 5 della direttiva n. 2008/7Ce e 176 TUIR; 3.Le suindicate società resistevano con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 6 febbraio 2016, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

4. con nota del 23 maggio 2019 le suindicate società chiedevano, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 119/2018, la sospensione del procedimento;

5. con nota del 6 giugno 2019 le società rappresentavano di aver presentato, ciascuna di loro, domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 119/2018 con pagamento della somma di 15.083,50 €, pari al 5% del valore della controversia eseguito dal coobbligato in solido, Cover S.R.L., dichiarando di volersi avvalere della citata disposizione, con conseguente sospensione del processo sino al 31 dicembre 2000; 6.con la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. depositata il 15 ottobre 2022, le menzionate società hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del processo, segnalando che nessuna istanza di trattazione era stata avanzata entro la data del 31 dicembre 2020;

OSSERVA 7. Alla luce della documentazione prodotta dalle contribuenti (domande di definizione agevolata, munita di ricevuta dell’Agenzia con protocolli nn. 0870073, 08706622, 0871036 del 24 maggio 2019, modello F/24 attestante il pagamento della somma di 15.083,00 € da parte di Cover S.R.L.), va riconosciuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 per la definizione agevolata della controversia relativa al suindicato avviso di accertamento, tenuto conto che: a. la causa era da ritenersi essere stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata; b.la predetta istanza non risulta essere stata respinta entro il 31 luglio 2020; c.le parti non hanno presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020 e la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio.

Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

8. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere sul