Italian tax court dismissed appeal against tax authority's rejection of depreciation deduction due to asset value reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by TEAMSYSTEM s.p.a. against the Regional Tax Commission's rejection of a depreciation deduction. The company argued that the tax authority's 'homogenization' procedure violated accounting principles, but the court found the authority's action justified by the need to prevent tax evasion. The court ruled that depreciation is only deductible if it corresponds to an actual loss, validating the administrative comparison of asset values beyond standard balance sheets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, comma 3, lett. b) t.u.i.r.; Art. 59 t.u.i.r.: Depreciation deductions for shares are permitted only when they reflect a genuine loss, justifying the tax authority's power to compare asset values through homogenization procedures to prevent tax evasion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17077/2016R.G. proposto da TEAMSYSTEM s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore Federico Leproux,rappresentata e difes a , per procura a margine del ricorso, da gli Avv . ti ENNIO LUPONIO e ACHILLE MARCHIONNI , elettivamente domiciliata presso il primo in ROMA, PIAZZA DON G. MINZONI N. 9 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 –controricorrente– avverso la sentenza del la Commissione tributar ia regionale del le Marche n. 207/2/2015,depositata il 23/06/2015;
IRESIRPEG ACCERTAMENTOlette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 novembre 2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. FATTI DI CAUSA 1. Teamsystem s.p.a. impugnò, con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro , quattro avvisi di accertamento con i qualivenivano ripresi a fini Ires per gli anni 2005 e 2006 maggiori redditi non dichiarati , oltre all’irrogazione di sanzioni.
La pretesa erariale traeva fondamento dal l’indebita deduzione, da parte della contribuente, della svalutazione della sua partecipazione nella società Teamsystem Bologna s.r.l., il cui valore veniva rideterminato mediante procedimento di “omogeneizzazione”,sulla base di quanto previsto dagli artt. 61 e 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (con particolare riferimento alla disciplina di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati). La Commissione adìta, nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, respinse entrambi i ricorsi.
2. Le sentenze furono appellate dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale, riunite le impugnazioni, le rigettò. I giudici d’appello ritennero che il disconoscimento della svalutazione da parte dell’Ufficio fosse giustificato dal fatto, emerso in sede di verifica,che la redazione del bilancio della partecipata era avvenuta con applicazione di principi contabili più rigidi di quelli applicati in passato, al fine di far emergere una rilevante perdita, tale da configurare la svalutazione dedotta, e che siffatta scelta fosse riconducibile a volontà della controllante.
La C.T.R. richiamò, in tal senso, gli esiti del procedimento di “omogeneizzazione” condotto dall’Agenzia delle Entrate mediante il raffronto fra il patrimonio iniziale netto della controllata al momento dell’acquisto (31.12.2001) e quello al 31.12.2002, dal quale emergeva un incremento, inidoneo a giustificare la svalutazione; e ritenne che tale rilievo, giustificato dalle previsioni degli artt. 61 e 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non potesse essere qualificato –come sosteneva la società contribuente – in guisa di « violazione dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di attenersi ai dati di bilancio», essendo giustificato dal fine di consentire un allineamento fiscale del valore delle partecipazioni sulla base dell’effettiva consistenza del patrimonio della partecipata.
3. Avverso tale decisione Teamsystem s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste l’Amministrazione intimata con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce la nullità della sentenza, assumendo che, nel decidere circa la legittimità dell’applicazione del procedimento di “omogeneizzazione”, i giudici d’appello avrebbero formato il loro convincimento esclusivamente su «elementi tratti da atti dell’Agenzia, disattendendo il proprio dovere di esaminare, giudicare e motivare autonomamente e criticamente sulla base degli atti e delle prove».
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 917/1986. Al riguardo, assume che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato la norma evocata, essendo entrata nel merito della valutazione civilistica operata dalla società in sede di redazione del bilancio. Sostiene peraltro , in proposito, che nessuna disposizione fiscale consente di derogare ai principi civilistici in materia di redazione del bilancio, con particolare riferimento ai criteri di quantificazione dei patrimoni netti 3. Con il terzo motivo , infine, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 61, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente ratione temporis), denunziandone l’erronea interpretazione da parte dei giudici d’appello.
4. In via preliminare, va dato atto del fatto che la società contribuente ha indicato quale intimata, nell’epigrafe del ricorso, anche la Direzione provinciale di Pesaro e Urbino dell’Agenzia delle entrate; in proposito, occorre rilevare che quest’ultima costituisce una mera articolazione interna dell’unico soggetto passivo legittimato – l’Amministrazione finanziaria – ed è quindi sprovvista di rappresentanza esterna generale nella presente sede.
5. Ciò posto, e passando all’esame delle censure, il primo motivo è inammissibile. 5.1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza sulla base del fatto che la decisione sulla legittimità del procedimento di “omogeneizzazione” sarebbe stata adottata dalla C.T.R. con esclusivo riferimento alle allegazioni e prove offerte dall’amministrazione finanziaria, ovvero in mera adesione alle valutazioni operate dal giudice di primo grado. In tal senso, la censura non chiarisce se la petizione di nullità si appunti sulla motivazione della pronunzia ovvero sulla mancata valutazione di elementi probatori; con riguardo a questi ultimi, in ogni caso, la ricorrente sottopone a questa Corte una richiesta di rivalutazione delle emergenze istruttorie, riportando analiticamente i dati di bilancio che, a suo dire, designerebbero la fondatezza dei propri assunti, dei quali sollecita in questa sede un inammissibile apprezzamento. 5.2.
Laddove poi, superando la genericità di una tale formulazione, si volesse aver riguardo al fatto che il motivo stigmatizza l’avvenuta condivisione, da parte della sentenza impugnata, del percorso argomentativo offerto dall’amministrazione finanziaria, basti qui richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, ad avviso della quale non sussiste nullità della sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parteo di un provvedimento giudiziario reso in altro processo, senza niente aggiungervi, quando le ragioni della decisione sono, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo, non potendosi ritenere tale tecnica di redazione ex se sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive(v. fra le altre Cass. n. 459/2022;
Cass. n. 22562/2016; Cass. sez. U, n. 642/2015).
6. Il secondo e il terzo motivo, che meritano scrutinio congiunto in quanto connessi,non sono fondati. 6.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello nella parte in cui ha ritenuto necessario procedere alla “omogeneizzazione” dei patrimoni della controllata, onde verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti per ritenere non deducibile la svalutazione. In tal senso, essa non muove rilievi al metodo utilizzato dall’Amministrazione, quanto piuttosto alla scelta stessa di procedere in tal senso, che assume errata a fronte di un bilancio certificato ad opera di una società di revisione, ed in assenza di una norma fiscale che consenta di derogare ai principi civilistici di redazione del bilancio. 6.2.
In realtà, con riferimento al valore di azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l’art. 61, comma 3, lett. b ), del t.u.i.r., nel testo vigente ratione temporis , prescriveva la necessità di ridurre il valore unitario (determinato a norma dell’art. 59,commi 2, 3 e 3-bis) in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fral'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società emittente, o dalla data in cui le azioni vennero acquistate, e l’ultimo bilancio; e una tale previsione, per comune opinione, è ispirata a finalità antielusive, essendo volta ad impedire le deduzioni di maggiori valori corrisposto in occasione dell’acquisto del titolo, ai quali non corrisponda un’effettiva perdita della partecipata. 6.2.
In altri termini, la svalutazione di una partecipazione è deducibile soltanto laddove alla stessa corrisponda un’effettiva perdita patrimoniale della partecipata, e ciò legittima il ricorso dell’Amministrazione a procedimenti di “omogeneizzazione” che consentano, in tale ottica, la comparabilità dei patrimoni al di là di quanto emerge dai dati di bilancio, quantunque redatti in conformità alla normativa civilistica. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che è dunque esente dai denunziati vizi.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €4500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d. P . R . n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par