Court dismisses tax appeal by declaring case extinguished due to voluntary settlement agreement under emergency decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal filed by the Revenue Agency extinguished because the taxpayer voluntarily entered into a simplified settlement procedure. The taxpayer had formally requested the termination of the proceedings and paid the outstanding amount, fulfilling all statutory requirements for the special definition mechanism. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering any further judicial decision unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018: When a party voluntarily requests the termination of proceedings under the simplified definition procedure and fulfills the conditions, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19371/2022 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fi scale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO L A P OLLINI S. P .A.(codice fiscale 03527510154), con sede in Gatteo(FC), alla Via Erbosa uno, n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Marco Piazzi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal prof. avv.
Franco Paparella (codice fiscale PPR FNC 65T10 B519 V) e ICI dall’avv. Bruno Sed (codice fiscale SDE BRN 67C04 H501 Y), con studio in Roma, al Corso Italia, n. 19. - CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 1555/8/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 16 maggio 2017, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;
RILEVATO CHE :
1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza n. 23/2010 della suindicata Commissione per effetto della pronuncia n. 378/2016 della Corte di Cassazione, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n.149/4/2007 della Commissione tributaria provinciale di Forlì, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento n, R7L03T700012 emesso in materia di Ivaed Irap relativamente all’anno di imposta 2002;
2. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 18 giugno 2018, formulando due motivi di impugnazione, con i quali contestava, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4, e 384 c.p.c., nonché, in subordine ed in relazione all’art. 360, co 1 n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione trale parti; 3.La Pollini S.p.A. resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art.149 c.p.c., in data 28 luglio/1° agosto 2018, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. con nota del 6 giugno 2019 la società aveva chiesto che venisse disposta l’estinzione del giudizio o la sospensione dello stesso ai sensi dell’art. 6, co. 10, del decreto legge n. 119/2018, rappresentando aver aderito alla relativa definizione della lite pendente, giusta domanda presentata il 30 maggio 2019 e di aver versato l’importo dovuto di 7.248,60 €;
5. con nota del 23 settembre 2022 la società ha ribadito la suddetta richiesta; OSSERVA 6. Alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente (domanda di definizione agevolata, munita di ricevuta dell’Agenzia con protocollo n. 0936280.30/05/2019-I, con cui si rappresenta che nulla è più dovuto), va riconosciuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 per la definizione agevolata della controversia relativa al suindicato avviso di accertamento, tenuto conto che: a. la causa era da ritenersi essere stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata; b.la predetta istanza non è stata respinta entro il 31 luglio 2020, anzi s’è perfezionata come sopra esposto; c.le parti non hanno presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020 e la contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
7. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere sul suindicato ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,