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Ordinanza Interlocutoria — n. 34248/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses revocation appeal against Cassation ruling due to procedural defect and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34248/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order revoking a previous decision regarding the revocation of a tax collection notice. The appellant argued that the lower court erred in factually determining the definitive nature of a tax warning, claiming the statute of limitations had expired earlier than acknowledged. The court rejected this claim as it lacked merit and proceeded to dismiss the request for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.c.; Art. 363-ter c.p.c.: The court rejects a request for revocation of a cassation order when the alleged factual error is not decisive for the outcome and the procedural grounds are insufficient.

Parole chiave

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revocation appeal tax collection notice statute of limitations interlocutory order procedural defect judicial precedent tax liability impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
tributi Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
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Testo completo

ANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 959/2022R.G. proposto da: Imont s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentat a e difes a da ll’avv. Costanza Acciai, in sostituzione dell’avv. Maurizio Leo , elettivamente domiciliatapresso la prima in Roma alla via Panama nn.52 – 54 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente– Per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15337/2021 pronunciata in data 24 marzo 2021 e depositata in data 3 giugno 2021 e non notificata. tributi Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere Andreina Giudicepietro.

Dato atto che il Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione. Udito l’avv. Costanza Acciai, che ha chiesto rinviarsi la discussione. FATTO E DIRITTO 1.La società Imont s.r.l. , in persona del l.r. p.t ., ricorr e contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15337/2021 pronunciata in data 24 marzo 2021 e depositata in data 3 giugno 2021 e non notificata, che ha rigettato il ricorso della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione de ll a cartelladi pagamento per Ires relativa all’anno 1992.

2. Secondo la ricorrent e , l 'impugnata o rdinanza si fonda "sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa" ovvero che la pretesa impositiva recata in c artella abbia il suo fondamento in una sentenza che avrebbe sancito, con effetto di giudicato, la definitività dell'avviso. Sostiene la ricorrente che la controparte avrebbe erroneamente sostenuto la mancanza di un titolo esecutivo definitivo fino al deposito della sentenza n. 3291/2012 della C.t.r. del Lazio (i.e., fino al 6 dicembre 2012), la quale, invece, era meramente dichiarativa di un effetto giuridico già operante.

L'avviso risultava, infatti, già definitivo dal primo novembre 2011, considerato l'inutile decorso del termine di legge per la riassunzione del giudizio (scaduto in data 31 ottobre 2011); conseguentemente, il termine di decadenza per la notifica della cartella risultava spirato indata 31 dicembre 2013.Per la ricorrente l'errore compiuto sarebbe di tipo logicamente "interno" alla causa e al giudizio di Cassazione (per essersi manifestato durante il suo svolgimento), riguarderebbe la materialità e la storicità del processo, in se’ e per s e’ considerato , e sarebbe certamente "decisivo", in quanto avrebbe determinato il rigetto del ricorso per cassazione della società, basato sulla considerazione che l'Agente della riscossione non potesse procedere prima del 6 dicembre 2012, cioè fino al deposito della citata sentenza n. 329/38/2012 (per l'asserita mancanza di un avviso definitivo).

La ricorrente chiede, quindi, la revoca dell’ordinanza e l’accoglimento nel merito del ricorsoe deposita memoria.

3. Il ricorso, a seguito di rimessione dalla sesta sezione, è stato fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre 2022 , per la quale la ricorrente ha chiesto la trattazione orale.

4. L’avv. Costanza Acciaiha chiesto il rinvio della discussione, fissata su richiesta del precedente difensore della società ricorrente , avv. Maurizio Leo, il quale risulta sospeso ex lege dall’esercizio della professione, essendo stato nominato, in data 2 novembre 2022, Sottosegretario di Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze.

5. La Corte, rilevato che l’avv. Maurizio Leo è stato sostituito dall’avv. Costanza Acciai, nominata in data 8 novembre 2022, accoglie l’istanza di quest’ultima e rinvia il giudizio a nuovo ruolo per consentire al nuovo difensore di poter svolgere un’effettivadifesa.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deci