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Sentenza — n. 34204/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding appellate court's reasoning adequacy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34204/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the Supreme Court made a factual error in assessing the lower court's reasoning. The appellant argued the appellate court failed to properly justify its adherence to first-instance conclusions, but the court determined this constituted a legal evaluation rather than a factual mistake. Consequently, the revocation request was rejected because it targeted the interpretation of the judgment rather than an error regarding established facts.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; The revocation remedy does not apply to errors in the legal qualification of facts or evaluative judgments on the adequacy of a judgment's reasoning, as these do not constitute errors regarding positively acquired facts.

Parole chiave

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revocation appeal factual error legal evaluation appellate reasoning Supreme Court procedural law inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietroex art. 23, comma 8 - bis , d.l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n.26022/2008
Cass. n.3365/2009
n.26022/2008; conf.Cass. n.3365/2009).
S.U. n.30994/17
Inoltre, nella specie, la parte contribuente, con il ricorso in revocazione, fa valere un preteso error in procedendo di tipo valutativo circa la rispondenza del la sentenza al mimino motivazionale costituzionalmente garantito , il che non è consentito (vedi anche S.U. n.30994/17 e S.U.
S.U. n. 8984/2018
n.30994/17 e S.U. n. 8984/2018, secondo cui n on costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt.
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Testo completo

ENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5212/2022R.G. proposto da: Krohne Italia s.r.l., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difes a da gli avv.ti Angelo Vozza e Giuseppe Persico, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma alla via Scialoja n.18. –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– tributi Per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25688/2021 pronunciata in data 28 aprile 2021 e depositata in data 22 settembre2021 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietroex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. FATTI DI CAUSA 1.La società Krohne Italia s.r.l. , in persona del l.r. p.t ., ricorr e contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25688/2021 pronunciata in data 28 aprile 2021 e depositata in data 22 settembre 2021 e non notificata, che ha rigettato il ricorso della contribuente, i n controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relativeall’anno d’imposta 2013.

2. Secondo la ricorrent e , l 'impugnata o rdinanza della Corte ha ritenuto che la sentenza della C.t.r., cassata con rinvio per nuovo esame, fosse priva di una reale motivazione, sull’erroneo presupposto che il giudice di seconde cure non avesse dato conto dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle dedotte in primo grado. Per la ricorrente l'errore compiuto sarebbe di tipo percettivo, integrante una vera e propria svista materiale, consistente nel fatto che la Corte non avrebbe colto la presenza nella sentenza della C.t.r. della presa d’atto della identità delle questioni oggetto dei due gradi di merito. La ricorrente chiede, quindi, la revoca dell’ordinanza e l’accoglimento nel merito del ricorsoe deposita memoria.Il ricorso, rimesso dalla sesta sezione, è stato fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.Con il ricorso, la ricorrent e denunzia il vizio ex art.395, n.4, cod. proc. civ., con riferimento all’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel ritenere che la C.t.r. non avesse dato conto dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle dedotte in primo grado. Secondo la ricorrente, tale considerazione, frutto di un mero errore percettivo, avrebbe comportato la cassazione con rinvio della sentenza della C.t.r., ritenuta dalla Corte priva di una motivazione effettiva. 1.2. Il motivo è inammissibile.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. (Cass.

S.U. n.26022/2008; conf.Cass. n.3365/2009). Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la decisione della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia rigettato il ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto.Nel presente caso, l'asserito errore di fatto dedotto dalla ricorrentenon cade su un fatto, ma su una qualificazione giuridica. La ricorrente contesta sostanzialmente la valutazione effettuata dalla Corte sulla sussistenza di una motivazione adeguata nella decisione del giudice di appello, che, secondo la Corte, avrebbe richiamato la sentenza di primo grado senza chiarire i motivi di condivisione della decisione.

L’ordinanza di cui si chiede la revocazione è diffusamente motivata ed evidenzia profili specifici, quali la mancanza di motivazione dei giudici di appello in ordine all’adesione al diverso metodo accertativo, rilevando che la C.t.r. si era limitata ad aderire a quanto concluso sul punto dalla C.t.p., senza alcuna valutazione o spiegazione della propria scelta. Né la ricorrente evidenzia specifici elementi di fatto che sarebbero stati erroneamente ignorati dalla Corte. La doglianza della ricorrente, all’evidenza, ha ad oggetto una valutazione prettamente giuridica sull’inadeguatezza de l contenuto della sentenza di appello.

Inoltre, nella specie, la parte contribuente, con il ricorso in revocazione, fa valere un preteso error in procedendo di tipo valutativo circa la rispondenza del la sentenza al mimino motivazionale costituzionalmente garantito , il che non è consentito (vedi anche S.U. n.30994/17 e S.U. n. 8984/2018, secondo cui n on costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, cod.proc.civ., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione). Appare evidente,dunque, che l’errore lamentato dall’ufficio, ove sussistente, non consiste in una mera svista percettiva, bensì riguarda l’attività di interpretazione della sentenza impugnata, attività valutativa che non può essere oggetto del ricorso per revocazione.Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, e non deve passarsi alla fase rescissoria, che avrebbe comportato l’esame del merito del ricorso originario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00 , a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto. Così deciso in Roma il 9 novembre2022 L’estensore I