Cassation court dismisses tax appeal due to contradictory reasoning and lack of logical motivation in the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a Regional Tax Court decision, ruling the lower judgment void for contradiction and lack of logical motivation. The appellant argued the Regional Court contradicted itself by first accepting the tax office's evidence and then claiming the taxpayer proved no income existed without citing sources. Consequently, the Court of Cassation annulled the contested decision and remanded the case to a different composition of the second-instance tax court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it is contradictory and lacks a real motivation allowing the reconstruction of the logical and legal path underlying the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24949/2014R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Antonella Rossi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Perrone e Francesca Mazza, elettivamente domiciliata presso l’avv. Antonio Ingenito in Roma al viale delle Milizie n.34; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian.1542/2014, depositata il 2 5 marzo 201 4 e non notificata .
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE: tributi r.g. n.24949/2014 Cons. est. Andreina Giudicepietro 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con cinque motivicontro Antonella Rossi, che resist e con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1542/2014, depositatail 25 marzo 2014 e non notificata , che ha rigettato l’appello dell’ufficiocontro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva accolto i l ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento sintetico del reddito dell’anno 2006, basato su incrementi patrimoniali che, secondo la ricorrente non esistevano, essendo stata mero prestanome di tale Marco Cervi;
2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. affermava che l’appello dell’ufficio era fondato in quanto l’avviso di accertamento risultava ampiamente provato in atti, relativamente alla motivazione ed al la pretesa erariale; il giudice di appello passava poi ad elencare i fatti sui quali basava tale convinzione, finendo per concludere che la contribuente aveva provato la reale mancanza di redditi a fronte dell’accertamento induttivo dell’ufficio; pertanto, il giudice di appello, rigettando l’appello dell’ufficio, confermava la sentenza di primo grado;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; CONSIDERATO CHE: 1.1. con il primo motivo, laricorrente denunzia la mancanza, per l’assoluta contraddittorietà, della motivazione in violazione degli artt.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; r.g. n.24949/2014 Cons. est.
Andreina Giudicepietro 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. aveva omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello relativo all’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente, ma non esibita all’ufficio a seguito di specifico invito contenuto nel questionario; 1.3.con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. aveva omesso ogni motivazione in ordine alla questione relativa all’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente, ma non esibita all’ufficio a seguito di specifico invito contenuto nel questionario; 1.4. con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.53 Cost., 2697, 2727 e 2728 cod. civ., 32, 37, 3 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, 1 e 2 d.m. 10 settembre 1992, nonché del principio del divieto di abuso del diritto, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; 1.5. con il quinto motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, rappresentato dalla natura reddituale delle somme considerate ai fini dell’effettuazione delle spese per incrementi patrimoniali; 2.1. il primo motivo è fondato , con conseguente assorbimento dei rimanenti; come questa Corte ha chiarito, la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico r.g. n.24949/2014 Cons. est.
Andreina Giudicepietro sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale ( Cass. n.11895/2014; n.291/2021); nel caso di specie, il giudice di appello inizia la motivazione affermando che l’appello dell’ufficio è fondato e che l’avviso di accertamento è ampiamente giustificato, in relazione alla circostanza che la contribuente acquista nominativamente la quota societaria, impegnandosi al pagamento, con dichiarazione risultante dall’atto notarile, e rilasciando un assegno a garanzia , che sarebbe stato successivamente sostituito da assegni circolari; la motivazione prosegue con l’affermazione secondo cui tale circostanza [sarebbe] confermata dai seguenti fatti , cui segue uno stringato resoconto dellecircostanze fattuali relative all’ acquisto della quota societaria; il giudice di appello, dopo aver menzionati i fatti a suo giudizio rilevanti, senza indicarnein alcun modo le fonti di prova, rileva che indipendentemente dai rapporti e dagli accordi in essere che la sig.
Rossi [avrebbe] preso con altre persone o con terze società per scopi più o meno leciti … la contribuente , alladata dei fatti di causa, figurava nominativamente A.U. ed acquirente della totalità delle quote delle società Edilmare s.r.l., pagate con le risorse ricavate dalla vendita dell’immobile della società [di cui era amministratrice] ; tuttavia, dopo aver dato atto di tanto, la C.t.r. precisa che risultava l’esistenza di accertamenti a carico di tale Marco Cervi, di cui la contribuente si era dichiarata mero prestanome, e della sig, Nicora Marzia, cui era attribuibile il reddito fittiziamente prodotto dallasocietà Edilamni; dunque, ancora una volta senza fornire alcuna motivazione ed in palese contraddizione con le argomentazioni precedenti, la C.t.r. affermache, a fronte dell’accertamento “induttivo” dell’ufficio ( che in r.g. n.24949/2014 Cons. est.
Andreina Giudicepietro precedenza aveva indicato qualel’accertamento “sintetico” del reddito della contribuente),vi era la prova del la reale mancanza di redditi della contribuente; inoltre, il giudice di appello rilevache l’ufficio non aveva provato la provenienza dei redditi accertati in capo alla signora Rossi, né che la stessa pagava il canone di locazione indicato tra le spese contestate, annullando l’accertamentoe confermando la sentenza di primo grado; 2.2. la sentenza impugnata è all’evidenza contraddittoria e del tutto priva di una reale motivazione, in quanto dalla lettura di quella graficamente esistente è assolutamente impossibile ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione; pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dei rimanenti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,