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Ordinanza — n. 34109/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after taxpayer joined debt cancellation scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34109/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove they had joined the debt cancellation scheme, leaving the subject matter of the dispute extinguished. Although the taxpayer argued the litigation was settled by their participation in the 'rottamazione' program, no documentation of payment was submitted to substantiate this claim. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary interest to proceed, dismissing it without applying the usual penalty for dilatory tactics.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the subject matter of the dispute is extinguished by subsequent events, such as the taxpayer's participation in a debt cancellation scheme without proof of payment.

Parole chiave

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surrender of debt extinguishment of interest inadmissibility of appeal taxpayer participation cessation of litigation reddito delle partecipazioni diritti sociali partecipazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
d.l. 31.08.2016, n.168
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto r.g.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14232 del 2021
Cass. n. 13636/2015
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 24081/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2114/2014R.G. proposto da : Tramontano Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Petrone, elettivamente domiciliata in Roma alla via Nomentana n.78, presso l’avv. Domenico Spagnuolo. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian.272/33/2012, pronunciata il 30 ottobre 2012 , depositata il 6 novembre 2012 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.2114/2014 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE:

1. Francesco Tramontano ricorre con due motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 272/33/2012, pronunciata il30 ottobre 2012, depositata il 6 novembre 2012 e non notificata, che ha accolto l’appello del l’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto i l ricorso del contribuente avverso l’avvisodi accertamento emesso ai fini Irpef per i redditi di partecipazione imputati al contribuente ex art.5 T.u.i.r. in qualità di socio accomandante nella misura del 50% della Società Gioielli Tramontano s.a.s. di Tramontano Alessandro C. per l’anno di imposta 2004;

2. c on la sentenza impugnata, la C.t.r. , dopo aver rilevato l’inscindibilità delle decisioni riguardanti i soci e la società, si uniformava alla decisio ne presa con la sentenza della stessa C.t.r. n.781/18/09 del 17 settembre 20 09 , che aveva accolto l’appello dell’Ufficio nei confronti della società;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ;

4. il ricorrente ha depositato la memoria ex art.380 – bis .1 cod. proc. civ., con cui ha dedotto che sia la società, sia il socio accomandatario, Alessandro Tramontano, avevano definito le liti pendentied ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo egli stesso aderito alla cd. “rottamazione ter“; CONSIDERATO CHE: 1.1. con il primo motivo , il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 102, 156 e 159 cod. proc. civ., degli artt.14 e 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, la nullità della r.g. n.2114/2014 Cons. est.

Andreina Giudicepietro sentenza e del procedimento, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per la violazione del litisconsorzio necessario; 1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art.111, comma 6, Cost., degli artt.36, comma 2, e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, la nullità della sentenza per l’assoluta carenza di motivazione; 2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che questa Corte, con l’ordinanza n .14232 del 2021 , ha definito per condono il giudizio in cui era parte la società in accomandita semplice; inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria di parte ricorrente, si evince che il socio accomandatario, Alessandro Tramontano, che non è parte in questo giudizio, ha aderito alla definizione agevolata della lite ex art.6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n.136/2018; infine, il ricorrente deduce di aver egli stesso aderito alla rottamazione, exart.3 d.l. citato, della cartella esattoriale conseguente all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio e chiede dichiararsi l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; tuttavia il ricorrente non allega la documentazione da cui possa ricavarsi il pagamento di quanto dovuto all’erario per l’adesione alla rottamazione della cartella esattoriale; pertanto, non potendosi ritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione della cartella esattoriale, non rimane che dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, con compensazione delle spese di lite; non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto r.g. n.2114/2014 Cons. est.

Andreina Giudicepietro dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)(Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee co