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Ordinanza — n. 34063/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates regional decision rejecting deduction of depreciation on residential property used by legal rep.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34063/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione partially allowed Initaly s.r.l.'s appeal against the Umbria Regional Tax Commission's decision denying depreciation deductions. The court found the lower court erred in rejecting claims regarding the nature of specific assets, specifically a residential property and commission invoices. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to reassess the deductibility of these items.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; A taxpayer's claim for depreciation deductions on assets must be substantiated by proving the asset is instrumental to business operations, and a residential property leased to a third party cannot be deemed instrumental to the taxpayer's trade.

Parole chiave

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tax depreciation deduction residential property classification instrumental business asset tax appeal cassation depreciation amortization legal representative usage tax commission review assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.
d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018
la contribuente prima chiedeva sospendersi il giudizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art.6, comma 10, secondo periodo, d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018 e successivamente disporsi la trattazione; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt.
d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.43, 65, 90 e 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.
d.lgs. n.158 del 2015

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12652/2020
Cass. 20/02/2020, n. 4417
Cass. 20/02/2020, n. 4417; Cass.
Cass. 29/10/2020, n. 23987
4417; Cass. 29/10/2020, n. 23987; Cass.
Cass. 25/01/2019, n. 2153
23987; Cass. 25/01/2019, n. 2153; Cass.
Cass. 12/12/2013, n. 27820
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18522/2015R.G. proposto da : Initaly s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cataldo D’Andria, presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale Regina Margherita n.262/264; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.22/04/15,pronunciata il 13 ottobre 2014, depositata il 12 gennaio e 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.18522/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE:

1. Initaly s.r.l. ricorre con cinque motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resist e con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.22/04/15,pronunciata il 13 ottobre 2014, depositatail 12 gennaio 2015 e non notificata , che ha rigettato l’appello della contribuente contro l a decision e della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva rigettato i l ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006;

2. c on la sentenza impugnata, la C.t.r. r iteneva che l’amministrazione finanziaria avesse provato l’inesistenza delle operazioni per euro 203.648,57, relative a fatture per provvigioni passive emesse dalla società inglese Wishingform Limited L.d.t., e l’indebita deduzione di ammortamenti per euro7.957,84;

3. la contribuente prima chiedeva sospendersi il giudizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art.6, comma 10, secondo periodo, d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018 e successivamente disporsi la trattazione; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

4. la ricorrente ha depositato memoria exart.380 –bis .1 cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE: 1.1.con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con riguardo all’omessa allegazione del p.v.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; r.g. n.18522/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro 1.2. il motivo è infondato e va rigettato; in primo luogo, deve rilevarsi che il vizio diomessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso, come quello di specie, in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (cfr.

Cass. n. 12652/2020); comunque, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che il p.v.c., di cui parte contribuente lamenta la mancata allegazione,era stato notificato al legale rappresentante, il quale ha anche avuto sulle specifiche contestazioni in esso contenute un contraddittorio preventivo con l’ufficio; pertanto, la sua allegazione non era necessaria, perché eraun atto già noto alla contribuente; invero, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n.29968/2019); 2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ.; parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione dei principi dettati in materia di onere della prova, atteso che le circostanze di fatto poste dall'Agenzia delle entrate a fondamento della pretesa impositiva non costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti e non sarebbero, pertanto, idonei a spostare l'onere probatorio a carico del contribuente; r.g. n.18522/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; la ricorrente deduce che i giudici di appello non avevano riconosciuto che nell’avviso di accertamento era stata contestata l’inesistenza soggettiva delle operazioni, con la conseguente deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e la necessità, per l’ufficio, di dimostrare la consapevole partecipazione della contribuente all’accordo simulatorio ai fini dell’Iva; con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art.21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la censura attinge il profilo relativo al recupero dell'Iva -fondato sull’ art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis, il quale prevede che «se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta ̀ dovut a per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura»; lamenta la ricorrente che la Commissione regionale, aderendo alle argomentazioni poste a sostegno della pretesa impositiva, al fine di rendere imponibile l'operazione, bench́ fornita da soggetto estero, avrebbe compiuto una riqualificazione delle prestazioni fatturate, ritenendo che quelle rese dalla Wishingform Limited non consistessero in prestazioni di consulenza, bens̀ di agenzia, e rientrassero pertanto nell’art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972; 2.2. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti; r.g. n.18522/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro la sentenza impugnata, invero, aveva esaminato e valutato le circostanze dedotte dalle parti e la documentazione agli atti, ritenendo che l’ufficio avesse fornito una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla fittizietà delle operazioni ed alla natura non operativa della società estera; i giudici di appello ritenevano che, a fronte del compendio indiziario fornito dall’amministrazione finanziaria, fosse onere del contribuente provare l’effettività e consistenza del costo (fra le altre Cass. civ., sez. trib., n. 17799/2007;

Cass. civ., sez. trib., n. 7144/2007)e che i documenti prodotti dalla contribuente non fossero idoneia superare la prova presuntiva fornita dall'ufficio e a dimostrare l'effettiva esistenza di rapporti commerciali con la Wishingform Ltd.; tuttavia, la ricorrente deduce che la C.t.r. avrebbe sostanzialmente omesso l’esame dei rapporti contrattuali tra la contribuente, la Wishingform Limited e la Martex s.r.l., quale presupposto oggettivo di ogni ulteriore aspetto controverso; secondo la ricorrente, dagli esiti delle verifiche effettuate nel 2009 dalla stessa Amministrazione nei confronti della Martex s.r.l. e della C.

S. s.r.l., risulterebbe l’effettività delle operazioni contestate, tanto che lo stesso ufficio, ricostruendo i rapporti tra le diverse società, le aveva qualificate come soggettivamente (e non oggettivamente) inesistenti; l’Initaly s.r.l. sottolinea di essere stata costituita proprio dai soci della C. S. s.r.l., al fine di acquisire una commessa con la terza Dresmann s.r.l., e di avere pertanto proseguito il rapporto di intermediazione che la predetta C. S. s.r.l. già intratteneva con la Martex s.r.l. e con la Wishingform Limited; tali decisive circostanze, che secondo la ricorrente emergerebbero dalla documentazione in atti e che sarebbero state del tutto ignorate dalla C.t.r., attengono all’esistenza delle richiamate r.g. n.18522/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro società non residenti ed all’effettiva natura del rapporto, gi à facente capo alla C. S. s.r.l. e proseguito dalla ricorrente con queste ultime; deve, dunque, disporsi la cassazione della sentenza impugnata relativamente ai motivi in oggetto ed il rinvio al giudice di secondo grado per nuovo esame; resta assorbita, essendo rimessa eventualmente all’accertamento del giudice del merito in sede di rinvio, la questione del regime delle sanzioni di cui alla lex mitior ex d.lgs. n.158 del 2015, invocata dalla ricorrente nella memoria ; 3.1. con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.43, 65, 90 e 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; con tale motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli sopra indicati, con riferimento all’indeducibilità delle quote di ammortamento relative al locale catastalmente censito nella classe A/3 (immobile economico destinato ad uso abitativo), di proprietàdella stessa contribuente, utilizzato ad uso abitativo dal legale rappresentante della Golden s.r.l., societàche si occupava del deposito dei materiali dell’ Initaly s.r.l. ed alla quale era stato locato l’adiacente capannone industriale; assume la ricorrente che si tratterebbe infatti di un «bene strumentale», caratterizzato da una destinazione permanente e funzionale all’esercizio dell’impresa, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che esso ̀ utilizzato dal legale rappresentante (non della contribuente, ma) della societàche conduce in locazione il capannone industriale, che farebbe parte del medesimo ed unico complesso; 3.2. il motivo è infondato, non potendo considerarsi, come pretenderebbe la contribuente, «strumentale» un bene che non ̀ tale ń per natura (trattandosi pacificamente di immobile di categoria A/3 con destinazione abitativa), ń per destinazione (essendo r.g. n.18522/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro pacificamente locato a terzi da una societàcommerciale che neppure ha dedotto di svolgere la locazione immobiliare come attività di impresa: cfr. Cass. 20/02/2020, n. 4417; Cass. 29/10/2020, n. 23987; Cass. 25/01/2019, n. 2153; Cass. 12/12/2013, n. 27820), e non ha quindi, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegato nell'espletamento diattività tipicamente imprenditoriali dalla contribuente, cos̀ da non essere idoneo alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sia eventualmente inserito; irrilevante appare la menzione, nel motivo, di precedenti pronunce di merito sulla natura del bene – senza peraltro allegarne l’eventuale irrevocabilitàe giudicato- relative ad anni d’imposta diversi e concernenti la qualificazione giuridica dell’immobile in relazione al suo uso pro tempore; pertanto vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati il primo ed il quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvi