Italian Supreme Court allows cassation appeal against tax appeal dismissal due to disputed receipt date of the filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the cassation appeal filed by Agro Sole SRL against a regional tax commission's dismissal of their tax appeal. The appellant argued the appeal was timely because the stamped mailing date (July 27, 2015) differed from the commission's finding of receipt (July 20, 2015). The court rejected the claim that this discrepancy constituted a revocable error, ruling instead that the matter required factual verification of the actual receipt date, leading to the cassation of the lower decision and remittal for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A mere discrepancy between the stamped mailing date and the recorded receipt date does not constitute a revocable error under Article 395, n. 4 of the Code of Civil Procedure, as it involves a factual determination requiring verification rather than a false perception of an objective fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22168/2019 R.G. proposto da: AGRO SOLE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V. APPIA PIGNATELLI 362, presso lo studio dell'avvocato SELMI CARLO (SLMCRL54R11H501E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREA CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA, CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE 16 -intimati- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Lazio n. 13/16/2019 depositata il 08/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere MILENA BALSAMO.
1. RILEVATO CHE: 1.La società Agro Sole propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 13/19, depositata 1'8 gennaio 2019, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava l'inammissibilità del ricorso originario proposto dalla contribuente, sul rilievo che esso era stato spedito alle parti in data 27.10.2015, e quindi il sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 20.07.2015. La Concessionaria e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale. Replica con controricorso anche il C.R.E.A ( Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria). CONSIDERATO CHE:
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, n.3, c.p.c.; per avere il giudicante errato nel , valutare la data della notifica( ricezione) impressa sulla cartella impugnata, individuata in quella del 20.07.2015, anziché in quella del 29.07.2015.
3. Il secondo motivo di ricorso, formulato con la medesima tecnica deduce errore di diritto in quanto l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla preventiva comunicazione ex art. 77 d.P.R. 602/73. 4.Con la terza censura, la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, n.3, in quanto le relate di notifiche depositate dalla riscossione non risultavano conformi a quanto statuito dalle norme di legge, rilevando che la notifica delle cartelle era avvenuta non nei confronti del legale rappresentante della società, ma nei confronti di terzi soggetti.
5. L'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'annullamento delle pretese erariali portate dalle cartelle indicate a pagina 4 del controricorso recanti importi inferiori a 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018. La stessa eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'eventuale svista in ordine alla data della notifica dell'atto impugnato doveva essere al più oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c. e comunque l'inammissibilità del ricorso per cassazione per non aver individuato il documento oggetto del primo motivo. 6.La concessionaria e l'amministrazione finanziaria propongono ricorso incidentale per avere il decidente omesso di statuire in merito alla dedotta carenza di giurisdizione - prospettata in primo grado - del giudice adito rispetto alle cartelle recanti crediti di natura non tributaria( doc.1 controdeduzione del primo grado).
7. La prima censura è fondata, assorbite le altre nonché il ricorso incidentale. La Agenzia -Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del motivo poiché avrebbe dovuto essere oggetto di revocazione. 7.1 L'eccezione è destituita di fondamento.In realtà, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa( Cass.n. 16439 del 10/06/2021;n. 3190 del 2006). Questa Corte ha ribadito che "In tema d'impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento),Ja quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.( Cass.23173 del 14/11/2016; 14610/21).
L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa ( Cass. n.26890 /2019;
Cass. n. 2236 del 26/01/2022). 8.Nel caso di specie la data di ricezione dell'atto opposto è stato oggetto di discussione tra le parti e dunque non ricorre uno dei presupposti fondamentali per agire con il mezzo revocatorio. Ciò premesso, la Regionale ha indicato come data dì ricezione dell'atto impositivo la data del 20 luglio 2015, mentre la data di spedizione stampigliata sulla busta contenente l'atto opposto è quella del 27.07.2015, successiva a quella indicata dal decidente come data di consegna dell'atto.
9. Quanto all'esame del ricorso incidentale, esso è devoluto alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado anche per accertare se la questione di giurisdizione sia stata proposta in sede di gravame ovvero se sia intervenuto il giudicato interno in merito alla giurisdizione del giudice tributario. 10.Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, al fine di accertare la data di ricezione dell'atto opposto e la conseguente tempestività del ricorso del contribuente, nonché - in ipotesi di ammissibilità dell'appello - le censure proposte in sede di impugnazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia Tributaria dì secondo grado del Lazio anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legitti