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Ordinanza Interlocutoria — n. 34023/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to examine notification validity of tax debt collection acts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34023/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the lower court to examine the original notification documents regarding tax debt collection acts. Equitalia argued that the Regional Tax Commission failed to verify the actual service of notices, relying only on postal receipts, while the opposing party contested the existence or perfection of the notification procedures. The court decided to send the file back because a procedural error claim requires direct access to the original case file to verify the facts.

Regesto Legislator

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Art. 17, 53 d.lgs. 546/1992; Art. 170, 330 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal alleges a procedural error regarding the validity of service of acts, the Court of Cassation must directly access the original case file to verify the facts, rather than relying solely on the lower court's reasoning.

Parole chiave

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procedural error notification validity tax debt collection service of acts remand for fact verification cassation jurisdiction administrative enforcement ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 17, 53 d.lgs. 546/1992
Art. 170, 330 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
546 del 1992, 170 e 330 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma prima, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20716/2018
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Testo completo

seguente (SENTE/ORDINANZA 71% RAP sul ricorso iscritto al n. 21947/2022 R.G. proposto da EQUITALIA SUD s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Di Maggio, con domicilio eletto in Roma, via Adolfo Gandiglio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Emiddio Porreca, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro Costruzioni Generali & Appalti s.p.a., con sede in Napoli Piazza Dei Martiri n. 30. - intimata - avverso la sentenza n. 5484/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata 1'8/6/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/10/2022 dal Consigliere Oronzo De Masi; lette le conclusioni del Pubbiico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso .

FATTI DELLA CAUSA La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da Costruzioni Generali & Appalti s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura Fiat Punto, targata DA048HL, disposto per mancato pagamento di crediti erariali e non recati da varie cartelle di pagamento, ed in riforma della prima decisione ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i ruoli di natura non tributaria e, per i restanti crediti, l'insistenza del provvedimento di fermo.

Il giudice del gravame osserva, in particolare, che la mera produzione, da parte dell'Agente della riscossione, dell'estratto di ruolo e della copia degli avvisi di ricevimento dei plichi postali concernenti la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'atto impugnato, a fronte della contestazione dell'esistenza o comunque del perfezionamento delle relative procedure notificatorie, non era sufficiente, dovendo essere prodotti in giudizio gli originali notificati. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. (incorporante Equitalia Polis s.p.a.), con tre motivi, mentre l'intimata società non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE Va considerato che la ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione, deduce l'illegittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, 170 e 330 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma prima, n. 3 e n. 4, c.p.c., per mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della eccepita inesistenza della notifica dell'atto di gravame, eseguita dopo il trasferimento dello studio legale dell'Avv.

Gennaro Di Maggio, difensore in primo grado, da Riviera di Chiaia n. 72 a Rione Sirignano n. 6, Napoli, con conseguente definitività della prima decisione. Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Cass. n. 20716/2018).

Per scrutinare la fondatezza della censura, quindi, è necessario procedere all'acquisizione del fascicolo della causa di merito.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a N.R. mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo della causa di merito. Così deci