Italian court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for simplified tax definition procedures, but the court found no valid request for a hearing was filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the plaintiff bears the costs of the advanced litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the specified period, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 3416/2017 R.G. proposto da Fili Barletta Sri s.r.l. già F.11i Barletta snc di Barletta Luigi & C. Barletta Alberto, Barletta Antonio, Barletta Francesco, Barletta Gerardo Giacomo)Barlettar4 Giovannaparletta Monica, Barletta Dario, Zollo Anna, in liquidazione rappresentati e difesi dall'Avv. Mastrovito Luciano con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5927/34/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TFM010100496- TFM010100508- TFM010100511- TFM010100512- TFM010100520- TFM010100521- TFM010100522- TFM010100523- TFM010100524- TFM020100488.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL-FU