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Ordinanza — n. 34018/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal without formal notification to opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34018/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant unilaterally withdrew the lawsuit without formally notifying the opposing parties or their lawyers. Although the withdrawal is unilateral in nature, the law requires formal notification to the opposing counsel for the withdrawal to be effective and trigger the extinction of proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible due to the lack of these mandatory formalities.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal requires formal notification to the opposing parties or their lawyers; failure to comply renders the appeal inadmissible and extinguishes the proceedings.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal formal notification inadmissible appeal extinction of proceedings lite in materia di contribuzioni pubbliche contenzioso tributario imposta locale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
- in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente, con l'adesione di Guerci Anna Paola, ha rinunciato al ricorso (art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
art. 390 cod. proc. civ
- in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente, con l'adesione di Guerci Anna Paola, ha rinunciato al ricorso (art. 390 cod.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
civ.; e peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso (qui con riferimento alla dedotta definizione transattiva della lite), cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 201C
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 201C), n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 2.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) e perché, ad ogni modo, detti presupposti esclusi nella stessa ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
19071) e perché, ad ogni modo, detti presupposti esclusi nella stessa ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6724/2013 R.G. proposto da Ancona Entrate S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Magliano Sabina n. 24, presso lo studio dell'avvocato Luigi Pettinari, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti; - ricorrente - contro Guerci Ettore, erede di Guerci Walter, con domicilio eletto in Roma, via Conca d'Oro n. 184/190, pal. D, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Discepolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Valletta; e Guerci Anna Paola, erede di Guerci Walter, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico n. 261, presso lo studio dell'avvocato Enrica Inghilleri, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Giorgetti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 177/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale delle Marche; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - Ancona Entrate S.r.l., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 177/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha disatteso l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento Tosap relativo all'occupazione abusiva di area pubblica; - Guerci Ettore e Guerci Anna Paola hanno resistito con controricorso.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente, con l'adesione di Guerci Anna Paola, ha rinunciato al ricorso (art. 390 cod. proc. civ.); - la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; e peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso (qui con riferimento alla dedotta definizione transattiva della lite), cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 201C), n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 2. - va, quindi, dichiarata l'estinzione del processo; - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo tanto all'adesione espressa alla rinuncia quanto alle ragioni della rinuncia stessa e, quindi,, al difetto della loro contestazione; - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) e perché, ad ogni modo, detti presupposti esclusi nella stessa ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del