Cassation appeal dismissed as extinguished by taxpayer's declaration of adopting simplified debt definition and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer formally adopted the simplified debt definition procedure and made payments. The taxpayer explicitly renounced the appeal, citing the new law allowing for a simplified resolution of tax debts. Consequently, the court ruled that the litigation interest ceased, leading to the dismissal of the appeal without further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 390, 391 c.p.c.: The adoption of the simplified debt definition procedure by the taxpayer, accompanied by a formal renunciation of the appeal and subsequent payment, extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 25059-2015, proposto da: NESE Marco, c.f. NSEMRC70C24Z105K, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flamini° n. 22, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Martino, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente a sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ. - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1942/22/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18.05.2022 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a Nese Marco due avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006. Gli atti impositivi scaturivano dalla rilevata mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi del RGN 25059/2015 Consigfe rei. Federici t, U-z-e- professionista e dalla conseguente ricostruzione induttiva, i cui esiti non corrispondevano alle imposte comunque versate. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che, riuniti i ricorsi relativi alle due annualità, li rigettò con sentenza n. 1328/09/2014.
L'appello del contribuente fu respinto con la sentenza n. 1942/22/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Il contribuente ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6, dl. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in i. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui il ricorrente ha inteso aderire. Dalla documentazione allegata risulta che Equitalia Servizi Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Nel prospetto allegato e rilasciato da Equitalia sono riportati gli importi e le scadenze dei pagamenti, comprensivi degli interessi. I bollettini di pagamento riportano versamenti corrispondenti agli importi dovuti.
Il Nese ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ribadendo il conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., risulta anche comunicata al difensore della controparte. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente.
RGN 25059/2015 Consign e rel. Federici Le spese processuali vanno compensate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all 'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. , ‘L"-(-•-4- 4( 115/2002, in quanto il . I. r•L_ Ptirgritttne del ricorso (Cass., 12/11/2015, n. 23175; 7 giugno 2018, n. 14782; 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spes