Italian Court dismisses tax appeal regarding municipal property tax assessment and building permit denial. The court rejects arguments about procedural delays and the impact of denied building permits on tax valuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the joint appeal filed by heirs against a municipal property tax assessment for the 2004 fiscal year. The taxpayers argued that the tax authority failed to properly justify the assessment and that a denied building permit should lower the taxable value. The court ruled that the municipality's citation of regulatory deadlines was merely a defense and did not alter the substantive motivation of the tax act. Furthermore, the court held that a denied building permit does not automatically exclude the potential for construction, as tax valuation relies on general urban planning instruments rather than specific administrative denials.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Artt. 24 d.lgs. 546/1992, 7 l. 212/2000, 3 l. 241/1990; The citation of regulatory provisions by the tax authority in a counter-memorial constitutes a mere defense and does not invalidate the substantive motivation of the tax act. Additionally, a denied building permit is insufficient to exclude the taxable potential of land, as valuation depends on general urban planning instruments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13430/2017 R.G. proposto da: GIUGLIANO ANDREA, GIUGLIANO ANTONIO, GIUGLIANO EDUARDO, GIUGLIANO GIUSEPPE, domiciliati•ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUGLIANO ANDREA (GGLNDR65E26F839A), -ricorrenti- contro COMUNE DI CARDITO -intimato- \e, 439_44 /2046 gatygrso SoE4NTENZ4 di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9712/2016 ql-,11/Z,DiGI l tu tte,depositatO 0711l /201ZQ - 16 /2°44 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Andrea Giugliano, Antonio Giugliano, Eduardo Giugliano, Giuseppe Giugliano, tutti in qualità di eredi della defunta Rita Chiacchi, hanno impugnato i distinti avvisi di accertamento (notificati in data 5 ottobre 2009) per l'.i.c.i. relativa al periodo di imposta 2004 in ordine a immobile di cui sono comproprietari. 2.1 ricorsi sono stati rigettati in primo grado. 3.Gli appelli sono stati rigettati con sentenze di identico contenuto, impugnate tutte congiuntamente con il presente ricorso dai contribuenti, che hanno formulato 3 motivi. 4.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e del difensore dei ricorrenti, che non ha fatto richiesta di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, 7 I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, atteso che l'ente impositore ha integrato la motivazione dell'atto impugnato, in sede di memoria di contro-deduzioni in primo grado, invocando il termine di decadenza previsto dall'art. 8 del regolamento comunale n. 14 del 20 aprile 1999, e, dunque, precisando le ragioni giuridiche dell'atto impositivo. Il motivo è infondato, atteso che la menzione, da parte del Comune, della disposizione regolamentare citata integra una mera difesa - peraltro, applicabile dal giudice, a prescindere da ogni richiesta di parte, in virtù de principio iura novit curia, trattandosi di un atto normativo - e non incide sul contenuto della motivazione dell'atto impositivo, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla identificazione e quantificazione del debito d'imposta, ma non anche la descrizione dettagliata della disciplina applicabile in tema di accertamento e riscossione e la precisazione dei termini di decadenza. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 1, comma 175, della I. n. 296 del 2006, 59, comma 1, lett i, e comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997, 1 regolamento comunale n. 14 del 1999, 11 d.lgs. n. 540 del 1992, 1, comma 161 e comma 171, della I. n. 296 del 2006, in quanto la pretesa impositiva non poteva essere esercitata per intervenuta decadenza ex art. 11 del d.lgs n. 504 del 1992, non potendo essere applicato, al momento della notifica dell'avviso di accertamento, né il termine previsto dal regolamento comunale, abrogato dall'art. 1, comma 175, della I. n. 296 del 2006, né quello introdotto dall'art. 1, comma 161, della I. n. 296 del 2006.
Pure tale motivo deve essere rigettato. Le norme che disciplinano l'attività di accertamento e riscossione, come tutte le norme procedurali, sono soggette al principio tempus regit actum. Tuttavia, per quanto riguarda la disciplina della decadenza del potere di accertamento e riscossione, una eventuale proroga del termine previsto può intervenire solo se il rapporto è ancora pendente e, cioè, se non sia ancora spirato il termine pre- vigente (cfr. Sez. 5, n. 13494 del 11/06/2009, Rv. 608595 - 01, secondo cui la previsione di un diverso dies a quo di un termine di decadenza per l'azione impositiva ha natura mista: da un lato, disciplinando una modalità del potere di accertamento d'ufficio, è norma di azione a carattere processuale, con l'efficacia temporale derivante del principio tempus regit actum, cosicché ogni dilazione del termine iniziale si traduce in una proroga del termine decadenziale; dall'altro è norma di relazione, perchè il risultato dell'esercizio del potere di accertamento deve essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalla norma, cosicché la proroga del termine inizialmente previsto è consentita solo se tale termine non è ancora scaduto).
Nel caso di specie, tuttavia, nel momento in cui è intervenuta la novella del 2006 (art. 1, comma 161), allungando il termine per l'adozione e la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere fatti, il termine triennale - previsto dal regolamento adottato dal Comune intimato ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997 - non era ancora esaurito. A ciò va aggiunto che la relativa disposizione regolamentare era ancora vigente, essendo venuta meno per effetto, da un lato, della eliminazione del relativo potere ex art. 1, comma 175, della I. n. 296 del 2006 e, dall'altro, della sua sostituzione proprio con l'art. 1, comma 161, della I. n. 296 del 2006.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 53 Cost., 1 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992, 31, comma 20, della I. n. 289 del 2002, 7 della I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, in quanto il Comune, nella qualificazione dell'area come edificabile e nella determinazione del valore, non ha tenuto conto del diniego di concessione edilizia, che esclude una effettiva e prossima possibilità edificatoria. Il motivo è infondato. Va ribadito che, in tema di ICI, la determinazione dell'imposta presuppone l'accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l'edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valore venale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto a valutare l'inclusione dell'area nel piano regolatore generale e negli strumenti urbanistici adottati (Sez. 5, n. 1465 del 23/01/2020, Rv. 656672 - 01).
Il giudice di appello ha deciso conformemente a tale regola. Il diniego della concessione edilizia presentata, che può dipendere dalle molteplici ragioni, non è, difatti, sufficiente ad escludere radicalmente la potenzialità edificatoria dell'area, da valutarsi alla luce degli strumenti urbanistici generali, potendo incidere al più nella quantificazione del concreto valore, alla luce di tutte le circostanze specifiche del caso concreto. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato