Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33984/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to failure to integrate necessary co-litigants after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33984/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the original parties failed to integrate the necessary co-litigants within the mandatory deadline following an order to do so. The appellant argued that the tax debt was extinguished by a Constitutional Court ruling, but the court focused on procedural defects. Since the dissolution of the partnership company created necessary co-litigation among remaining partners, the lack of their participation rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16 and 32 of D.L. n. 429/1982; In tax proceedings, the dissolution of a partnership company triggering necessary co-litigation among partners renders an appeal inadmissible if those partners fail to integrate the contradictory within the mandatory deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation tax appeal inadmissibility company dissolution partnership liability procedural defect reintegrazione dei beneficiari di una rendita status giuridico anteriore società immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16 of D.L. n. 429/1982
175 del 1986, con la quale la Corte costituzionaleaveva dichiarato illegittimo l’art. 16 del d.l.
Art. 32 of D.L. n. 429/1982
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 26174 /201 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro ROSSI GUGLIELMO, in qualità di socio accomandatario della cessata società Immobiliare Il Cedro di Rossi Guglielmo C. s.a.s. -intimato - nonché contro IMMOBILIARE IL CEDRO di Rossi Guglielmo C. s.a.s. , cessata, in persona dei restanti soci -litisconsorte necessaria - avverso la sentenza n. 1636 /12 / 201 4 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE- Sezione di Firenze , depositata in data 8/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/10/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. la società immobiliare Il Cedro s.a.s. impugnò innanzi alla C.T.P. di Firenze la cartella esattoriale inerente all’imposta dovuta a seguito di dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. n. 516/1982, per gli anni compresi fra il 1975 e il 1978. La contribuente ritenne non dovuto il pagamento di cui alla dichiarazione per effetto della sentenza n. 175 del 1986, con la quale la Corte costituzionaleaveva dichiarato illegittimo l’art. 16 del d.l. n. 429/1982 nella parte in cui prevedevala notifica di atti impositivi fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. In subordine, chiese la riliquidazione dell’importo dovuto secondo le modalità di calcolo di cui all’art. 19.

2. Il ricorso fu respinto e il Rossi appellò la sentenza innanzi alla C.T.R. della Toscanache, in accoglimento dell’impugnazione, annullò gli atti impositivi impugnati. Il ricorso proposto avverso tale decisione dall’Agenzia delle entrate è stato respinto dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe.3. Detta sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivoe notificato, nella qualità di socio accomandatario della cessata società a Gugliemo Rossi, il qualeè rimasto intimato. All’esito dell’adunanza camerale del 24 marzo 2021 quest a Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società Immobiliare Il Cedro, della quale, nel corso del giudizio, era intervenuta l’estinzione a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 32 del d.l. n. 429/1982, come interpretato dalla menzionata pronunzia della Corte costituzionale – l’Agenzia delle entrate evidenzia che la pretesa erariale avanzata nei confronti della società Il Cedro era stata definita con avviso di accertamento cui la predetta società aveva fatto acquiescenza; si trattava, pertanto, di rapporto esaurito, nei cui confronti la declaratoria di illegittimità non poteva spiegare effetto.

2. Occorre preliminarmente rilevare che nessuna delle parti originarie ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio assegnato dal collegio con l’ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 24 marzo 2021. Poiché l’ordine di integrazione del contraddittorio è stato disposto sul presupposto che «nel processo tributario […] l’estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’agente non si estinguono […] ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali», si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario; donde il rilievo in base al quale, non avendo nessuna delle parti provveduto alla necessaria e disposta integrazione del contraddittorio, ilricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte di