Tax court dismissed appeal as tax debt extinguished by voluntary settlement agreement and full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal dismissed because the taxpayer voluntarily entered into an expedited settlement procedure and fully paid the debt. The Agency of Revenue argued the appeal should continue, but the taxpayer had already satisfied the obligation under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, legally extinguishing the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, 7 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a taxpayer voluntarily opts for an expedited tax settlement and pays the debt, the litigation is extinguished, precluding the imposition of double court fees for a subsequent cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7633/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente– contro MARSICO PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 114/B, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Coletta che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cristiana Toscano. –controricorrente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LAZIO SEZ. STACCATALATINA n. 5358/2014 dep ositata i l 28/08/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Rosanna Angarano. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Pasquale Marsico, che resiste con controricorso , avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo avversoatto di autotutela parziale. 2.L’Ufficio, a seguito di istanza del contribuente, aveva rideterminato il quantum della pretesa tributaria oggetto di un precedente avviso di accertamento, non impugnato, con il quale era stato accertato, ai fini irpef, un maggior reddito con riferimento all’anno di imposta 2005,a seguito della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. 3.L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materiadel contendere dando atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Considerato che:
1. La ricorrente ha documentato che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla normativa richiamata in premessa e che ha provveduto al pagamentodi quanto previsto . Questa Corte ha già chiarito che l’adesione alla definizione agevolata è idonea a determinare l'estinzione del giudizio. I noltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018,n. 24083). Pertanto, nulla ostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
2. Quanto alla regolazione delle spese del giudizio , ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le stese restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico di c