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Ordinanza — n. 33825/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's voluntary withdrawal via simplified debt settlement agreement under Art. 6 D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33825/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adhered to a simplified debt settlement procedure and formally renounced the pending litigation. The appellant, Maria Rivo, had previously joined the simplified settlement scheme for tax debts and paid the amounts owed to finalize the process. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, rendering the appeal inadmissible without further analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016; When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified debt settlement scheme and renounces the pending judgment, the subject matter of the dispute ceases to exist, extinguishing the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified debt settlement taxpayer withdrawal extinguishment of litigation cessation of subject matter voluntary renunciation of appeal ricupero d'imposta esecuzione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/12/2018, n. 31732
193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17301/2014 R.G. proposto da: RIVO MARIA, elettivamente domiciliata in Roma P.le Clodio 18, presso lo studio dell’avvocato Carmine Medici (MDCCMN72T14I073V) che la rappresenta e difende. -ricorrente - contro EQUITALIA SUD SPA (già EQUITALIA POLIS SPA). -intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 177/23/2013, depositata il 02/05/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Maria Rivo, socia della Tecnal S.r.l. unipersonale (“Tecnal”), propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli contro la cartella esattoriale n. 07120090167306066, conseguente all’iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento n. REK01T201253, che le era stato notificato quale socia della Tecnal, definita in atti società a ristretta base azionaria, la quale a sua volta aveva impugnato, presso la Commissione napoletana, l’accertamento n. REF03T402278/2008 ad essa diretto, fondato su metodo analitico-induttivo, che recuperava a tassazione redditi non dichiarati, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo di imposta 2001.

2. La C.T.P., riuniti i ricorsi della società e della socia, li accolse parzialmente (con sentenza n. 166/2011) e ridusse, rispetto alla maggiore pretesa erariale, sia le imposte dovute dalla Tecnal sia, proporzionalmente, l’Irpef dovuta dalla socia in relazione al reddito di partecipazione.

3. La C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello della contribuente avverso la pronuncia di primo grado.

4. Maria Rivo ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della decisione di appello; Equitalia Sud S.p.a. non si è costituita.

5. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e si è impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, come attestato nella memoria ex 380- bis .1, cod. proc. civ., depositata i l 31/10/2022, corredato della documentazione di riscontro.

6. Nel dettaglio, in data 10/04/2016, la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, nella quale si è anche impegnata a rinunciare al giudizio. L’agente della riscossione ha comunicato alla richiedente l’ammontare delle somme dovute ai fini del perfezionamento della “rottamazione” e la parte privata ha provveduto al pagamento degli importi dovuti. Infine, come suaccennato, con l’atto di rinuncia al ricorso sopra indicato (con allegata la relativa documentazione), la contribuente ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, ed ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto ex art. 6, cit., con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.

7. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Agenzia non si è costituita.

8. In ragione dell’esito della causa non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del