Cassation court dismisses tax appeal regarding mismatched supplementary declarations and procedural errors in tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment for the 2005 fiscal year, which relied on supplementary declarations from 2003 and 2004. The taxpayer argued that the tax authority failed to properly examine the relevance of these prior declarations and ignored the statute of limitations. The court rejected these claims, ruling that the tax authority correctly applied the specific procedural rules governing the interaction between different fiscal years and that the assessment was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36-bis d.P.R. 600/73; Art. 56 d.lgs. 546/92: The tax authority may apply supplementary declarations from prior years to the current fiscal year if they are timely filed, and the statute of limitations for objections runs from the date of the assessment notice.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27688/2018 R.G. proposto da : FRANZA PIETRO, rappresentato e difes o dall’avv. Giovanni Cambria e dall’avv. Massimo Zaccheo, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale divilla Grazioli n. 29 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO , in persona del Presidentepro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché Cartella ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrat a a Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv.
Silvio Tommasini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Piero Fricchione, via della Balduina n. 7 Roma - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 849/10/2018,pronunciata in data 12febbraio 2018 e depositata in data 23 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal relatore consigliere Federico Lume. Rilevato che -la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha rigettato il ricorso proposto da Pietro Franza contro la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui e ra recuperata Irpef , anno di imposta 2005, a causa del disconoscimento dell ’ efficacia di una dichiarazione integrativa relativa all’esistenza di una minusvalenza derivante dalla cessione di quote di partecipazione alla società FC Messina Peloro s.r.l.; -in particolare, la CTR, premesso che nel periodo di imposta 2003 il contribuente aveva realizzato una minusvalenza e omesso di dichiararla mentre nel 2004 aveva realizzato una plusvalenzae omesso di dichiararla, evidenziava che egli, in data 30 ottobre 201 6 , aveva presentato due dichiarazioni integrative, una per il 2003 e una per il 2004, compensando la plusvalenza; la cartella impugnata faceva riferimento al diverso periodo di imposta 2005 per il quale non era stata presentata alcuna dichiarazione integrativa e pertanto la CTP aveva errato laddove non aveva considerato che oggetto del giudizio era una cartella per diversa annualità daque lle interessate dalla dichiarazione integrativa; inoltre l’ufficio aveva già considerato come tempestiva la dichiarazione integrativa per l’anno 2005; -il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle entrate e l ’ Agenzia di riscossione resistono con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 ottobre 2022, per la quale il ricorrente e l ’agente della riscossione ha nno depositato memoria.
Considerato che:
1. Col primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla pertinenza e incidenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 sull’anno 2005 e sull’Unico 2006 e sulla cartella impugnata; il fatto che le deduzioni del contribuente sulle dichiarazioni integrative costituivano oggetto del giudizio; la rilevanza del residuo di minusvalenza (formata dopo deduzioni parziali di plusvalenze in precedenti anni) rispetto alla dedotta illegittimità e infondatezza della cartella impugnata; e discusso tra le parti; anche in relazione alla riconosciuta tempestività delle dichiarazioni integrative per il 2003 e 2004.
Erronea ricognizione della fattispecie concreta nella procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/73. Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che, con la cartella impugnata, venivano illegittimamente operati, attraverso il richiamato strumento di cui all’art. 36-bis d.P.R . 600/73, disconoscimenti di minusvalenze e rettifiche e ricalcoli di imponibili e imposte principali e territoriali, e applicate sanzioni e interessi, che necessitavano di avviso di accertamento e relativa procedura e motivazione (invece omessi).
Col terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e discusso tra leparti (comunque rilevabile di ufficio), consistente nel mancato rilievo della decadenza dell’Agenzia delle entrate (art. 56 d.lgs. 546/92) dall’eccezione di asserita non pertinenza delle dichiarazioni integrative per gli anni 2003 e 2004 rispetto all’anno di imposta2005 e all’Unico 2006. E correlato vizio di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR accolto l’appello sulla base di eccezione sollevata dall’AE in primo grado e non riproposta in appello.
2. Appare opportuna la trattazione del presente giudizio congiuntamente a quello iscritto al n. R.G. 10402/2019 pendente tra le stesse parti ed avente ad oggettole medesime contestazioni relative all’anno di imposta 2004.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruoloper trattazione congiunta co