Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling absolute irretrievability requires checking all addresses within the same municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a lower tribunal that invalidated a tax notice due to improper service. The taxpayer had moved within the same municipality, and the court found the notary failed to verify the existence of other business or residence addresses before declaring absolute irretrievability. Consequently, the court held that the procedural requirements for absolute irretrievability were not met because the notary did not exhaust all local addresses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. e) e comma 3 del d.P.R. n. 600/73; Art. 140 c.p.c.: Absolute irretrievability for tax notices requires the notary to verify the absence of any other residence, office, or business within the same municipality before declaring the taxpayer unreachable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n.28791/2016 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro COVI CLEMENTE,titolare della ditta individuale “Clem i Parrucchieri”, rappresentato e difeso dall'AvvocatoAntonio Angelini e dall’Avvocato Gabriele Pafundi,con domicilio telematico eletto presso quest’ultimo in Roma alla Via Giulio Cesare n. 14, scala A, int.4 controricorrente EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del l.r.p.t. intimata Oggetto: irreperibilità assoluta avverso la sentenza n. 93/01/16 della C ommissione Tributaria di secondo grado d i Trento, depositata il 3 / 10 /20 1 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022dal c onsigliere Rosita D’Angiolella.
RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento , con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento,che aveva accolto il ricorso del contribuente, Clemente Covi, avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., per Irpef 2006, per l’importo di euro 294.853,39, ha rigettato l’appello erariale ritenendo la in validità della notifica dell’avviso di accertamen to prodromic o.
In particolare, la Commissione tributaria di secondo grado, dopo avere rilevato quale dato pacifico che «(…) il C ovi aveva trasferito la sua residenza anagrafica dalla via Pranzeroles 53 di Trento alla via Nazionale 11 del medesimo comune nel quale egli, altresì, gestisce un esercizio commerciale di parrucchiere al numero civico n.10/122 della via Santa Croce», ha ritenuto che « il messo comunale non avrebbe potuto eseguire la notificazione secondo la disciplina del citato articolo 140 c.p.c. senza adempiere preliminarmente l'obbligo di accertare che nel medesimo Comune di Trento non vi fosse alcuna altra abitazione ufficio azienda presso cui rintracciare il contribuente».
2. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione , con due motiv i , avverso tale sentenza. 3.Clemente Covi ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 380 bis1 cod. proc. civ.CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso - così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 60,comma 1, lett.
e) e comma 3 del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . » - l’Amministrazione erariale denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per avere ritenuto l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata dal messo comunale, ex art. 60, comma 1, lett.
e) e comma 3 deld.P.R. n. 600/73, a mezzo di affissione all’albo comunale, là dove il contribuente risultavairreperibile presso la propria residenza, non aveva comunicato né al Comune di residenza , né al Fisco la nuova residenza (domicilio) e risultava,dalla relata di notifica, il compimento di ricerche con allegazione della certificazione anagrafica. 1.2. Il secondo mezzo - così rubricato: « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» - è proposto in subordine, denuncia ndosi con esso l’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, che:
1) il contribuente risultava irreperibile presso la propria residenza, 2) il contribuente non aveva comunicato né al Comune di residenza, né al Fisco , la nuova residenza, 3) l’evidenza delle risultanze della relata circail compimento delle ricerche.
2. La questione posta col primo mezzo riguarda il se i giudici di secondo grado abbiano correttamente applicato le regole che riguardano la cd. ”irreperibilità assoluta”di cui all’art. 60 comma 1, lett. e), del d.P.R. cit., per la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuenteche, nella specie, costituisce atto prodromico alla cartella di pagamento oggetto dicontroversia. Secondo la tesi dell’avvocatura erariale, il procedimento notificatorio era stato ben eseguito con il rito previsto per l’irreperibilità assoluta (art. 60, d.lgs. cit.), in quanto:
1) il contribuente risultava irreperibile presso la propria residenza;
2) si era trasferito in luogo diverso dalla residenza senza comunicare la nuova residenza;3) dal la relata redatta dal messo comunale risulta l'attività di ricerca espletata, con allegazione delle ricerche anagrafiche;
4) la delega rilasciata al commercialista eralimitata ad attività istruttorie. Secondo la tesi difensiva del contribuente, avallata dalla Commissione tributariadi secondo grado di Trento, il messo comunale avrebbe erroneamente applicato la procedura di notifica di cui all'articolo 60, primo comma lettera e ), d.P.R. n . 600 del 19 73 in quanto:
1) dal d icembre 2009 Clemente C ovi n on abita va più in via Pranzelores,essendosi trasferito in via Nazionale n. 11 , ma sempre nel Comune di Trento, trasferimento per il quale l'incaricato della notifica era tenuto ad acquisire lenecessarie informazioni tramite gli ex vicini o nel luogo di esercizio dell’attività di lavoro, ricerca, invece non effettuata;
2) aveva effettuato l’elezione di domicilio presso il suo commercialista. 2.1. La questioneche si pone (se siano state rispettate oppur no le regole che riguardano la cd. ”irreperibilità assoluta”di cui all’art. 60 comma 1, lett. e), del d.P.R. cit., procedura notificatoria applicata alla fattispecie) assume part i colare rilievo in quanto questa Corte ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr.
Cass., 15/03/2017, n. 6788). 2.2. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attivitàdevono esattamente essere compiute ń con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche s iano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v.
Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425). 2.3. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più ń abitazione, n ́ ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (v.
Sez.6-5, 07/02/2018, n. 2877 ) . 2.4. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, è stato soggiunto che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, ń con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Sez. 5 n. 20425del 2007, citata) . In tale stre gua, è stat o ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non fossero sufficientem ente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta(v.
Cass., Sez . 6 - 5 , 08/03/2019, n. 6765; id., Sez.5, 27/07/2018, n. 19958 ). 3.1.A tali principi appare essersi conformato il giudice di appello cheha ritenuto come non soddisfatti gli “adempimenti” di cui alla lett.
e) dell'art. 60 d . P . R . n.600 del 19 73 , giacché il contribuente aveva mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune di Trento (da via Ponzaroles a via Nazionale) sicché il messo notificatore non avrebbe potuto notificare l’atto secondo la procedura notificatoria della cd. irreperibilità assoluta. Del resto, anche dalla re lata di notifica del 22 dicembre 2009 (come trascritta in ricorso ed in controricorso e prodotta sub b) al controricorso), risulta che il messo comunale ha attestato che «non vi è porta di abitazione, ufficio o azienda [ n.d.r. enfasi aggiunta] del contribuente» e che « da informazioni assunte sul posto, risulta trasferito/ sconosciuto pur mantenendo la residenza in questo comune [n.d.r.: enfasi aggiunta ] , come attesta l’allegata certificazione anagrafica».
Alcun riferimento in relata è stato fatto , dunque, al le necessarie ricerche nell'ambito del Comune del domicilio fiscale in ordine all'effettività dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda del contribuente nonostante quest’ultimo svolgesse – come è pacifico – l’attività di parrucchiere all’indirizzo di via Santa Croce dello stesso Comune di Trento e che, per ammissione dello stesso messo notificatore, lo stesso risultasse trasferito ad altro indirizzo ma nell’ambito dello stesso Comune. In altri termini, l a verifica effettuata dal messo notificatore non spiega se il mancato rinvenimento del destinatario presso l’abitazione di Via Ponzaroles 53, in Trento, sia stato dovuto effettivamente ad un’ipotesidi irreperibilità assoluta, quest’ultima configurabile, s i ripete, soltanto là dovenel Comune di Trento , già sede del domicilio fiscale, il contribuente non avesse avutopiù ń abitazione, n ́ ufficio o azienda . 3.2.
Il secondo motivo , articolato in subordine , risulta inammissibile perch́ alcun omesso esame v’ è stato dei fatti costituenti i presupposti legittimati la procedura notificatoria che , invece, sono stati oggetto di specifico esame , come evidente da lle considerazioni sopra svoltein relazione al primo motivo di ricorso.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.5. Per il principio della soccombenza le spese si pongono a carico della ricorrente Amministrazione.
6. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente , che liquida in complessivi euro 7.200,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, il 15 per centoper spese generali ed accessori di le