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Ordinanza Interlocutoria — n. 33305/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to missing receipt of service notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax court decision because the appellate body failed to examine the full case file. The appellant argued the lower court should have declared the tax authority's appeal inadmissible due to a missing proof of service receipt. The court ruled that it must directly review the entire appellate file to verify procedural regularity before deciding on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 350 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appellate court must directly examine the complete case file to verify procedural regularity and cannot rely solely on the appellant's claim of missing service proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility service of process proof appellate court review procedural regularity missing receipt notice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 49, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 27, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 350 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
articolo 350 c.p
546 nonché dell’articolo 350 c.p.c.

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Testo completo

orso iscritto al n.R.G. 2102 7/ 15 , proposto da: TRICOLORE s .r.l. (di seguito, per brevità, anche la “Società” o “Tricolore”), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Stefanori e dall’Avvocato Gianluca Antonio Francesco Ferri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Angelo Stefanori in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, 2, giusta mandato in margine al ricorso ricorrente contro Oggetto:r.n.r. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente avverso la sentenza n. 347/15della Commissione Tributaria Regionale delVeneto, depositata il 12/02/2015 e non notificata ; viste le conclusioni scritte, depositate telematicamente, del sostituto procuratore generale, di rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere Rosita D’Angiolella.

CONSIDERATO CHE - i n relazione alle censure svolte con i l primo motivo di ricorso - (così rubricato: «Sulla nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 22, comma 1, e 53, comma 2, 49 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’articolo 350 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c. avendo omesso la CTR adita, in punto di accertamento della regolarità della costituzione in giudizio dell’appellante e della regolarità del contraddittorio, di dichiarare l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate di Treviso dal momento che quest’ultima, all’atto della propria costituzione in giudizio, non ha depositato presso la segreteria del Giudice tributario adito la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’appello notificato a Tricolore»)- è indispensabile che questa Corte abbi a cognizione diretta del fascicolo processuale del giudizio di appello in tutta la sua interezza ed autenticità;

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di appello. Così deciso, in data 27ottobr