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Ordinanza Interlocutoria — n. 33304/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax collection appeal to allow defendant to request simplified judgment definition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33304/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax collection proceedings pending the defendant's request for a simplified judgment definition. The lower court had upheld the tax authority's appeal against a first-instance ruling that declared the payment notice invalid due to procedural defects. The suspension was granted to allow the taxpayer time to file the specific administrative request for a streamlined resolution.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; Art. 5 commi 7 e 10 della l. n. 130 del 2022: The court must suspend proceedings upon the deposit of a request for simplified judgment definition, deferring the case to a new docket until the request is processed.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified judgment definition tax collection appeal administrative request new docket assignment corretta notificazione rateizzazione del debito differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
Con istanza telematica del 24 ottobre 2022, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l.
Art. 5 commi 7 e 10 della l. n. 130 del 2022
sospende il processosino al 16.1.2023, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l.
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Testo completo

orso iscritto al n.20431/2015 R.G., proposto da: PARRILLA MARGHERITA, rappresentata e difesa dall’Avv.to Gianluigi Mangione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.to Jelitza Tretti in Roma, Clivo di Cinna n. 215, come da procura in margine al ricorso. Ricorrente Contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv.to Fabio Francesco Franco, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, come da procura in calce al controricorso. Controricorrente Oggetto: inammissilità AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore Resistente avverso la sentenza n. 1 30 / 09/ 15 della C ommissione Tributaria Regionaledel Lazio, depositata il 16/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere Rosita D’Angiolella.

RILEVATO CHE Margherita Parrilla ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 356/47/13 emessa dalla Commissione provinciale tributariadi Roma . Il Giudice di primo grado accolse l’impugnazione dellacontribuente avverso l’intimazione di pagamento con la quale Equitalia Gerit s.p.a., chiedeva il pagamento dell’importo complessivo di euro 7.885,86, a titolo di Irpef per l’anno 2001, derivante da cartella di pagamento notificata il 4 maggio 2006.

La Parrilla eccepiva la nullità dell’intimazione per omessa notifica dell’avviso di accertamento prodromico, nonché della cartella di pagamento (v. ricorso pag. 2) , eccezioni ritenute fondate dalla Commissione tributaria provinciale. L’Agenzia delle entrate propose appello avverso tale sentenza; la contribuente non si costituiva. La CTRadita, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello dell’Amministrazione ritenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione, essendo stato inviato alla contribuente avviso di giacenza pur non previsto dalle norme al tempo vigenti («[…] le procedure eseguite dal concessionario per la riscossione al fine della notifica, verificatasi nell'anno 2006, della cartella di pagamento de quo appaiono pienamente regolari.

In particolare, deve rilevarsi che l'obbligo dell'invio al contribuente di una raccomandata AR volta a far conoscere al contribuente la compiuta giacenza del plico raccomandato di notifica di una cartella di pagamento, è stato introdotto l'articolo 36 comma due, legge 31/2008 solo a decorrere dal 1°marzo 2008.»). L’Agenzia delle entrate ha depositato “foglio di costituzione”al solo fine di partecipazione all’udienza pubblica. Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso. Con istanza telematica del 24 ottobre 2022, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

CONSIDERATO CHE A seguito del deposito dell’istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

sospende il processosino al 16.1.2023, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, nella camera di consiglio della SezioneT