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Ordinanza Interlocutoria — n. 33284/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 33284/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33284/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, veniva accolto l'appello proposto da RI- SCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), agente della riscossione per la provincia di Siracusa avverso la sentenza n. 7/4/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracu- sa con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla società C.M.I.S. Costruzioni Montaggi Industriali Siracusa S.r.l. contro la car- tella di pagamento emessa per IRAP 2004.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 33284/2022 — snciv · Corte di Cassazione: staccata di Siracusa, veniva accolto l'appello proposto da RI- SCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), agente della riscossione per la provincia di Siracusa avverso la sentenza n. 7/4/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracu- sa con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla società C.M.I.S. Costruzioni Montaggi Industriali Siracusa S.r.l. contro la car- tella di pagamento emessa per IRAP 2004.

Parole chiave

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notificazione viziata comunicazione fiscale sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta arretrati di contributi differimento dell'imposizione
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Testo completo

te ORDINANZA INTe R1.0CAfiOR tA sul ricorso iscritto al n. 13964/2015 R.G. proposto da C.M.I.S. COSTRUZIONI E MONTAGGI INDUSTRIALI SIRACUSA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. Domenico Siciliano, elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma, via Antonio Gramsci n.14; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Scelfo, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.1444/16/2014 depositata il 28 aprile 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, veniva accolto l'appello proposto da RI- SCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), agente della riscossione per la provincia di Siracusa avverso la sentenza n. 7/4/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracu- sa con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla società C.M.I.S. Costruzioni Montaggi Industriali Siracusa S.r.l. contro la car- tella di pagamento emessa per IRAP 2004.

2. Nel dettaglio, la suddetta cartella era stata emessa da Serit Sicilia s.p.a. (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.) con la seguente motivazione: «iscrizione a ruolo a seguito di accertamento RA/030100045/2007 anno 2004 notificato il 10.5.2007, non impugnato». La CTP accoglie- va il ricorso sul presupposto dell'assenza di prova della rituale notifi- ca del prodromico avviso di accertamento. L'agente della riscossione impugnava la sentenza notificando l'appello anche all'Agenzia delle Entrate, non convenuta nel giudizio di primo grado, la quale si costi- tuiva nel processo. Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione ri- tenendo, a differenza del giudice di prime cure, che l'Agenzia delle Entrate avesse fornito ritualmente la prova della notifica dell'avviso di accertamento.

3. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, che illustra con memoria, cui replicano Ri- scossione Sicilia s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate con due distinti con- troricorsi. Successivamente alla celebrazione dell'adunanza camerale la contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere datata 10 ottobre 2022. Considerato che:

4. Con istanza depositata successivamente all'adunanza camerale e datata 10.10.2022 la contribuente ha dichiarato - con nota di deposi- to non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevo- lata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver ver- sato gli importi dovuti, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere;

5. Osservato che in allegato all'istanza non sono state depositate le quietanze di pagamento né la documentazione amministrativa relati- va alla quantificazione del dovuto ai fini della definizione agevolata, ma solo dei prospetti di sintesi dei pagamenti, peraltro non piena- mente leggibili nella copia prodotta;

6. Osservato inoltre chelne a presente controversia, in cui è parte anche l'Agenzia delle Entrate oltre che l'agente della riscossione, ap- pare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, e ri- tenuto opportuno che le parti prendano posizione sul fatto sopravve- nuto alla celebrazione dell'adunanza camerale al fine di verificare l'esattezza dei dati relativi all'allegata definizione agevolata;

P.Q.M.

La Corte, riconvocato il collegio nella medesima composizione in data 19.10.2022, così dispone: letto l' art.6 del d.l. n.193 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sulla memoria depositata da parte ricorrente datata 10.10.2022, assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Cos