Italian court dismisses appeal due to settlement agreement extinguishing the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following a joint declaration by the parties regarding a settlement agreement. The plaintiff, Arezzo Fiere e Congressi S.r.L., had appealed a tax decision against the Municipality of Arezzo, but the parties subsequently agreed to resolve the controversy and offset litigation costs. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, thereby terminating the proceedings and awarding equal cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When parties jointly declare the extinction of the subject matter of the dispute due to a settlement, the judgment must declare the litigation extinguished and typically order equal compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31133-2018 proposto da: AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentata e difesa dagli Avvocati GABRIELLA MATTIOLI e VITTORIO CHIERRONI -ricorrente- contro COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati STEFANO PASQUINI e LUCIA RULLI -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 646/2018 depositata il 20/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Arezzo Fiere e Congressi S.r.L.propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 199/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2007 emesso dal Comune di Arezzo; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. in data 17/10/2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accordo transattivo, allegato all’istanza, che ha definito la controversia; 1.2. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. nn. 27598/2013, 909/2006); 1.3. l'esito della lite giustifica ampiamente la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese di litetra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di