Cassation court dismisses appeal and remands case due to new payment by co-obligor resolving the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and remanded the case to a new hearing role. Mario Di Gennaro argued against the tax lien, but the co-obligor Anna Romano had already paid the debt in full before the hearing. Since the parties did not contest this new fact, the court ordered a new session to formally address the resolution of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a new fact arises during cassation proceedings that could definitively resolve the dispute, the court must remand the case to a new hearing role to allow the parties to address it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11079-2017 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCA GIUFFRÈ, rappresentata e difesa dall’Avvocato ACHILLE JANES CANTÙ giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro DI GENNARO MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato CAMILLO CANCELLARIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 877/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 2/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 661/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che aveva accolto il ricorso proposto da Mario Di Gennaro avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della sentenza emessa in favore del contribuente, ex art.2932 c.c., dal Tribunale di Benevento n. 1069/1996; il contribuente resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate, nel costituirsi, ha aderito al ricorso principale mediante ricorso incidentale adesivo CONSIDERATO CHE 1.1. con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto che il coobbligato solidale, Anna Romano, aveva provveduto all’integrale pagamento della cartella di pagamento n. 01720110011157479000, su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede, offrendo copia della relativa documentazione, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 1.2. la Concessionaria e l'Agenzia delle entrate non hanno preso posizione su tale fatto sopravvenuto, potenzialmente idoneo a determinare la definizione dell'intera lite; 1.3. ritenuto pertanto opportuno provocare l'interlocuzione con Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e l'Agenzia delle entrate sul fatto sopravvenuto summenzionato, con conseguente rinvio a nuovo ruolo a tal fine
P.Q.M.
La Corte assegna alla ricorrente ed all’Agenzia delle entrate termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate dal controricorrente Mario Di Gennaro ai fini delladefinizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,