Tax dispute dismissed as proceedings extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceedings extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for a simplified settlement, but the opposing party did not file a request for a hearing, nor was a denial of the settlement issued. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the statutory period for simplified tax settlement, the proceedings extinguish automatically, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10954/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Insieme si può Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli Avv. Loris Tosi e ((2 3 Zi <cb.Q-_t-t L n.") Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via pretivrariti Parrolì, n. 48, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1136/02/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6X03SL01976/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI